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uso promiscuo

G

Gino

Ospite
Per favore quale è la norma che dice che per l'imprenditore i costi (non quelli che si riferiscono agli immobili) se utilizzati promiscuamente vanno dedotti in proporzione?
Per esempio le spese per il riscaldamento (che se non sbaglio non sono da considerare delle spese per i servizi dell'immobile) di un appartamento utilizzato da un imprenditore anche come abitazione si deducono in proporzione sulla base di quale norma???
Forse è il vecchio art. 75 c. 5???
Grazie
 
In effetti non c’è una norma precisa che disciplina la deducibilità proporzionale dei costi sostenuti per l’utilizzo promiscuo dell’abitazione. L’art.64 co2 del dpr 917/86 (nella numerazione del nuovo tuir) prevede la possibilità di dedurre il 50% della rendita catastale dell’immobile, ovvero del canone di locazione, purchè l’imprenditore non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. Nulla è stabilito, invece, per quanto riguarda le spese relative alla gestione, quali le bollette della luce, del telefono, del riscaldamento, le spese condominiali. Si ritiene tuttavia che anche per tali costi non si possa negare la deducibilità, considerata la sussistenza del requisito dell’inerenza all’attività d’impresa. In particolare, per le spese non quantificabili con criteri oggettivi (come ad esempio la bolletta del telefono, se non contiene il dettaglio del traffico) è ragionevole pensare che possa applicarsi analoga ripartizione al 50%; per le altre spese (luce, riscaldamento,condominio…) si ritiene opportuno ricorrere ad un criterio proporzionale: la percentuale di deducibilità dei costi dovrebbe essere calcolata in base allo spazio effettivamente adibito ad impresa rispetto al totale (la ripartizione proporzionale deve cmq risultare da elementi certi ed obiettivi).
 
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