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uscita contabilita' minimi: rimanenze finali

ReArtu

Utente
Al 1/1/2011 sono passato alla contabilita’ dei minimi provenendo dalla semplificata.
Sono artigiano gia’ in pensione e quindi la nuova manovra finanziaria di questa estate mi obbliga a ritornare alla semplificata non avendo i requisiti per rimanere nei minimi.
Mi chiedo:
Per le rimanenze al 31.12.2010 ho versato l’IVA per la dovuta rettifica
Ma al 31.12.2011 per le rimanenze finali (quindi iniziali per il 2012 ) come mi debbo comportare ?
Rim.in.2011 eu2000 Rim.fin2011 eu5000 differenza rim. eu.3000
Posso riavere l’IVA versata come rettifica delle rimanenze del 2010 ? e quella sulle 3000eu da cui non ho scaricato l'IVA ?
Grazie a chi mi vorra’ aiutare
 
Certamente si. Rientrando nel regime iva ordinario occorrerà procedere a fare l'operazione inversa di quando si è entrati.
Occorre pertanto effettuare la rettifica della detrazione con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2011.
L'Iva su questi beni diventa nel 2012 detraibile.
Come infatti nel momento dell’ingresso nel regime dei minimi è richiesto il versamento della rettifica della detrazione al momento dell'uscita spetta la rettifica a credito dell’IVA non detratta relativamente ai beni non ancora ceduti o utilizzati al 31.12.2011.
La rettifica deve essere effettuata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego dei beni.
 
Grazie Luigia,
quindi nel mio caso se sulle rimanenze iniziali di magazzino al 1.1.2011 pari a eu2000 ho pagato e240 di Iva (per rettifica) adesso sulle rimanenze finali al 31.12.2011 che potrei ipotizzare pari a 5000eu dovro' portare a credito Iva in rettifica (al 20% o 21% ? cioe' 1000eu oppure 1050eu ?) e se si con quale codice tributo potro' esporre in denucia questo credito ? Lo potro' richiedere in compensazione in F24 in occasione di un qualsiasi pagamento (INPS o altro onere ?)
Grazie e scusa la confusione
 
Ultima modifica:
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2010 ordinario
2011 minimo
2012 regime contabile agevolato (per ex minimi)

Delle rimanenze finali al 31.12.2011 devo distinguere tra merci acquistate nel 2011, in regime dei minimi, e rimanenze derivanti da regimi ordinari.

Per le merci acquistate nel 2011:

delle giacenze di merci / rimanenze al 31.12.2011 ciò che è stato PAGATO e quindi DEDOTTO, in base al principio di cassa nel 2011 in regime dei minimi, non rileva come rimanenze iniziali nel 2012;
delle giacenze di merci / rimanenze al 31.12.2011 ciò che NON è stato PAGATO e quindi NON DEDOTTO, in base al principio di cassa nel 2011 in regime dei minimi, rileva come rimanenze iniziali 2012.

Rimanenze residue da regimi ordinari

Si rammenta che le rimanenze finali dell’esercizio precedente all’entrata nel regime dei minimi (nel nostro caso 2010) costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta del regime dei minimi (2011) fino a concorrenza dei componenti positivi. L’eccedenza va riportata nei periodi di imposta successivi.

QUINDI nel 2012 le rimanenze iniziali sono pari alla sommatoria delle seguenti due poste:

- eccedenza delle rimanenze finali 2010;
- acquisti 2011 non pagati nel 2011.

L’IVA a credito va recuperata avviene in sede di versamento del saldo annuale IVA relativo al 2012 ex art. 7, comma 1, lett. e), DM 2/01/2008
 
Salve,
chiedo un aiuto perchè credo di essermi persa. Devo fare cambio di regime, da NIP ai minimi nel 2012 e non so come procedere per la rettifica dell'iva.
ho letto l'art.19bis2 e le circ.73/E del 21/12/2007 e la n.7/E del 28/01/2012. Vi
Es.:
lav.auton, inizia attività nel 2011 ex art.13 l.388/2000 e intende passare ai minimi nel 2012.
BENI <516,46 = 500,00, IVA 20%= 100,00
BENI AMMORTIZZ.=1.700,00 , IVA 20%= 340,00
ALTRI COSTI PROF. (operaz.imponib.iva)= 1.600,00, IVA 20%= 320,00 ed 260,00 con iva al 21%= 54,60
La cir. 73/E escludeva dalla rettifica iva i beni < 516,46, ma dopo la cir.7/E li includeva nel calcolo della rettifica purchè non fossero ancora entrati in funzione, cioè non fossero stati ammortizzati).
Per i beni strumentali, come recita l'art. 19bis2 dpr 633/72, co. 2, la rettifica si esegue se sono entrati in funzione da meno di quattro anni, come nel mio caso. Quindi per i beni strum.acquistati nel 2011 per e. 1.700,00 + iva 20% (pari a 340,00) dovrò operare una rettifica d'imp. di 68,00 (1/5 di 340,00). E' corretto?

1)Sui beni <516,46 e gli atri costi profess. come devo calcolare la rettifica e se la devo operare??
2) Se nel 2011 il contribuente è a credito IVa, il 16 marzo 2012 non dovrebbe versare nulla?
3)La dichiaraz. della rettifiica iva e il pagamento della prima rata va fatto prima di emettere fattura con il nuovo regime dei minimi?
4) oppure posso tranquillamente emettere fattura minimi, dopo comunicaz. ag.e. mod.AA9/10(revoca NIP), e a marzo mella dichiar. Iva 2012 comunico rettifica e pago F24 prima rata?
5) Gli eventuali acconti Irpef versati nel 2011 dal contribuente, in seguito alla compilazione del 740/2011 per precedente attività di collaborazione a progetto
, potrebbe portarli in deduzione nella dichiarazione del 2012?
Grazie a chiunque mi risponderà.
 
Ho riletto meglio le circolari e le risposte dell'ag. Entrate in telefisco 2012 e vediamo se ho capito:
la rettifica va fatta sulle merci in giacenza, sui beni strumentali e sui servizi non ancora utilizzati. Pertanto nel mio caso il professionista non avendo merci in giacenza, dovrà effettuare la rettifica sull'iva a credito detratta sugli acquisti dei solo beni strumen. compresi quelli < ai 516,46, calcolando 1/5 per il numero di anni mancanti al quinquiennio, ossia:
(100,00+340,00)*4/5=352,00 iva da versare in unica rata o in 5, nella dichiarazione iva del 16/03/2012.
Qualcuno potrebbe confermare il mio calcolo????
 
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