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lorenzo

Ospite
Devo vendere della merce ad un cliente russo che mi ha chiesto di consegnare la merce in Lituania. Il cliente russo mi ha confermato che
la merce verrà portata in Russia entro 90 giorni dalla data fattura.
Ho il problema di come fare la fattura:
non è una operazione comunitaria perchè il cliente non ha il VAT number
non è una esportazione perchè la merce va in Lituania (però esce dalla CEE entro 90 gg).

Come devo fare, con IVA o esente art. 8 c.1/b.

Grazie a tutti.
 
Una domanda: dici che consegni la merce in Lituania, ma presso una sede/domicilio del cliente russo oppure presso un terzo soggetto lituano(magari cliente del russo)??
 
A questa domanda non so risponderti, mi è stato indicato il nome di una società lituana da indicare come destinatario e mi è stato stato fatto comunque scrivere sui docomenti commerciali che la destinazione finale è Russia.
Tieni presente che le condizioni di trasporto sono EXW "franco fabbrica".
Ti ringrazio in anticipo per la tua collaborazione.
Ciao e buon lavoro.
 
Come prima cosa ti consiglio di fare chiarezza su questa situazione (il destinatario lituano ha VAT n°, se questo soggetto è una rappresentanza CEE del cliente russo, ecc.).
Ammettendo che non ci siano rapporti tra Lituania e Russia e che la consegna sia ex-works, io ti consiglierei di fare così

Allora, in carenza di altre informazioni e ammettendo che la merce che "passa" per il soggetto lituano sia "merce in transito" (capita nella pratica), secondo me potresti procedere così:

1) la fattura viene emessa vs. il cliente russo come export ex-works (art. 8, 1° c. lett b);
2) la destinazione finale della merce in fattura deve essere c/o il cliente russo
3) con un'annotazione in fattura si chiarisce che la merce passa "in transito temporaneo" c/o il soggetto lituano (specificandone gli estremi)
4) entro i 90 giorni dalla consegna al cessionario, una copia della tua fattura deve essere vistata dalla dogana di uscita dalla CEE (visto uscire o copia della bolla con visto uscire), e devi fartela recapitare.
5) nel caso in cui entro tale termine non sia apposto il visto doganale di uscita oppure non ti venga recapitata entro i 30 gg. successivi la copia originale della fattura/bolla, dovrai provvedere ad emettere autofattura per regolarizzare l'assoggettamento ad IVA (facendotela riconoscere dal cliente russo).

Se invece non vuoi rischiare o non ti fidi (anche questa è prassi adottata), emetti fattura con IVA, aspetti il ricevimento dell'uscita delle merci dalla CEE (punto 4) e poi storni il documento con IVA (nota di credito ) ed riemetti la fattura corretta con l'articolo di cui al punto 1.

Ciao
 
Caro Mirko,
leggendo "memento pratico" per quanto riguarda l'articolo citato, sottolinea il fatto che i beni devono essere consegnati in Italia, pertanto userei questo articolo se il cliente russo mi aveva detto di indicare come distinazione un italiano.
Cosa ne pensi di questa interpretazione?
Grazie.
 
Il trasporto a cura del cessionario (o da terzi per suo conto), significa che il cedente mette a disposizione i beni da esportare nei suoi locali (magazzini, fabbrica, depositi, ecc.) ed il cessionario viene a prenderseli.
Evidentemente se il cedente è italiano, i beni sono consegnati al cessionario in Italia (deposito del cedente), che provvede ad esportarli.
Ma questo non significa che la destinazione dei beni da indicare in fattura deve essere nel territorio italiano, sennò non siamo nemmeno in presenza di export, ma di una cessione interna (e dunque soggetta ad IVA).
Nel memento non devi fare confusione tra le esportazioni dirette e quelle indirette (cessioni ad esportatori abituali). Queste ultime sono considerate operazioni interne (se il cessionario non presenta dich. intento, si deve applicare l'IVA).

Ciao
 
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