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urgente:istanza di interpello

M

Maria

Ospite
Gentili signori,
se io metto in atto il comportamento da me prospettato nella richiesta di interpello prima di ricevere la risposta da parte dell'amministrazione finanziaria sono sanzionabile? Grazie e arrivederci
 
Le istanze d'interpello sono "infide": molto spesso è meglio non presentarle.
Si devono presentare solo quando si è "sicuri" che la tesi esposta nell'istanza sarà accettata dall'AF.
Comunque la risposta alla domanda è si: non puoi iniziare l'operazione prima della risposta anche se vale il principio del silenzio assenso.
 
grazie Roberto.
l'interpello che ho presentato riguarda un caso di cui tempo fa si era discusso sul forum:
se il comodatario di un bene immobile loca a terzi il bene concessogli in comodato (avendo ricevuto apposita autorizzazione da parte del comodante), le tasse su tali redditi le paga il comodatario (in base alla sua aliquota...), o no?
Il quesito è stato proposto poichè il comodatario in questione, che ha la possibilità di locare, è un ente no profit in contabilità forfettaria 398/91 e che quindi beneficerebbe di un' aliquota più bassa rispetto a quella a cui sarebbe soggetto il comodante (proprietario dell'immobile) se fosse lui ad affittare il bene. Grazie
 
l’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 ha introdotto una nuova disciplina per il cosiddetto «diritto di interpello del contribuente».
Tale istituto si affianca ll’interpello «speciale» disciplinato dalla legge 413/91 in relazione alle disposizioni antielusive di cui all’art. 37-bis del dpr 600/73.
In virtù di quanto disposto dall’art. 1 di tale disposizione l’istanza di interpello può essere richiesta da ogni contribuente ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni tributarie per casi concreti e personali.
Le modalità pratiche di presentazione dell’istanza sono state precisate dal decreto del ministro delle finanze 26 aprile 2001 n. 209. In particolare, ai sensi dell’art. 3 di tale provvedimento, l’istanza d’interpello deve contenere a pena di nullità: i dati identificativi del richiedente (ed eventualmente del suo legale rappresentante), la specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare, l’indicazione del domicilio del contribuente presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione finanziaria, e la sottoscrizione del contribuente. All’istanza deve essere allegata la copia della documentazione rilevante ai fini dell’individuazione della fattispecie prospettata.
Come chiarito dall’amministrazione finanziaria l’istanza deve ritenersi inammissibile nel caso in cui l’amministrazione finanziaria abbia già fornito una soluzione interpretativa a casi analoghi mediante circolari, risoluzioni o note (circolare ministeriale n. 50 del 31 maggio 2001) La risposta fornita dall’ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
Viceversa, nel caso di mancata risposta entro 120 giorni dalla domanda, si deve ritenere che l’amministrazione abbia concordato alla soluzione prospettata dal contribuente (silenzio assenso).
A seguito del silenzio assenso, devono considerarsi nulli tutti gli atti amministrativi relativi ai fatti oggetto dell’interpello e ai comportamenti successivi riconducibili alla fattispecie.

detto questo, tu puoi anche comportarti come meglio pensi anche prima della risposta dell'amministrazione finanziaria, se L'AF risponde come da te chiesto, ok, se risponde di no, che la soluzione da te prospettata non va bene, beh... almeno sai di aver sbagliato...
ciao
 
Mi correggo: iciamo che non è oportuno iniziare l'operazione prima della risposta.
Se perchè presentare dmamnda d'interpello?
 
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