Stefano Cefaratti
Utente
A fine novembre 2024 ricevo dal Comune di Peschiera Borromeo un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'IMU nel 2019 per due unità immobiliari con titolarità distinte (una di proprietà del sottoscritto ed una di proprietà di mia moglie) ma che, in seguito a lavori di manutenzione straordinaria nel 2017 , hanno perso la capacità di essere utilizzate in modo individuale.
Pur sapendo di non poter procedere alla fusione catastale, opto per la fusione di fatto ai fini fiscali, presentando a gennaio 2018, all'Agenzia delle entrate due distinte variazioni catastali, una per ciascuna unità immobiliare interessata. Nella stessa data ho presentato anche la planimetria di ciascuna porzione , riportando la rappresentazione dell'intero appartamento in cui si evidenzia la presenza di una porta di collegamento e di una sola cucina.
Al Catasto sono quindi presenti due schede catastali differenti nelle quali viene segnalata l'esistenza ed il collegamento della prima unità immobiliare con la seconda, secondo quanto previsto nella disciplina della fusione di fatto ai fini fiscali, contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016 e richiamata già nel 2002 dalla Circolare 15232 dell'Agenzia del Territorio alle Direzioni Compartimentali.
Nonostante le mie rimostranze presentate al Comune, il funzionario mi ha dato torto; non mi resta che procedere ad un ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Milano.
Come è possibile che un comune della Lombardia si rifiuti di recepire tale regolamentazione emanata a livello nazionale?
Il Comune di Gallarate ad esempio riporta, nel regolamento IMU all'art.10 - Assimilazioni ed Agevolazioni, il seguente comma:
Nel caso in cui non sia possibile la fusione di due unità immobiliari contigue a causa della presenza di diritti reali non omogenei gravanti su di esse, per il riconoscimento dell'assimilazione della fattispecie ad "abitazione principale" è sufficiente il c.d. "accatastamento unitario ai fini fiscali" di cui alla nota dell'Agenzia del Territorio n. 15232 del 21/2/2002 per mezzo del quale è prevista una apposita annotazione negli atti catastali contenente l'indicazione delle rendite attribuibili nell'ipotesi in cui le unità fossero fuse. La fusione, fiscale o catastale, dei due fabbricati decorre dalla sua annotazione negli atti del Territorio, senza effetti retroattivi. Viene comunque riconosciuta l'agevolazione anche per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 e la data di approvazione del presente regolamento, purchè sia perfezionata la procedura di cui sopra.
Mi piacerebbe sapere se altri si trovano nella stessa situazione.
Pur sapendo di non poter procedere alla fusione catastale, opto per la fusione di fatto ai fini fiscali, presentando a gennaio 2018, all'Agenzia delle entrate due distinte variazioni catastali, una per ciascuna unità immobiliare interessata. Nella stessa data ho presentato anche la planimetria di ciascuna porzione , riportando la rappresentazione dell'intero appartamento in cui si evidenzia la presenza di una porta di collegamento e di una sola cucina.
Al Catasto sono quindi presenti due schede catastali differenti nelle quali viene segnalata l'esistenza ed il collegamento della prima unità immobiliare con la seconda, secondo quanto previsto nella disciplina della fusione di fatto ai fini fiscali, contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016 e richiamata già nel 2002 dalla Circolare 15232 dell'Agenzia del Territorio alle Direzioni Compartimentali.
Nonostante le mie rimostranze presentate al Comune, il funzionario mi ha dato torto; non mi resta che procedere ad un ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Milano.
Come è possibile che un comune della Lombardia si rifiuti di recepire tale regolamentazione emanata a livello nazionale?
Il Comune di Gallarate ad esempio riporta, nel regolamento IMU all'art.10 - Assimilazioni ed Agevolazioni, il seguente comma:
Nel caso in cui non sia possibile la fusione di due unità immobiliari contigue a causa della presenza di diritti reali non omogenei gravanti su di esse, per il riconoscimento dell'assimilazione della fattispecie ad "abitazione principale" è sufficiente il c.d. "accatastamento unitario ai fini fiscali" di cui alla nota dell'Agenzia del Territorio n. 15232 del 21/2/2002 per mezzo del quale è prevista una apposita annotazione negli atti catastali contenente l'indicazione delle rendite attribuibili nell'ipotesi in cui le unità fossero fuse. La fusione, fiscale o catastale, dei due fabbricati decorre dalla sua annotazione negli atti del Territorio, senza effetti retroattivi. Viene comunque riconosciuta l'agevolazione anche per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2012 e la data di approvazione del presente regolamento, purchè sia perfezionata la procedura di cui sopra.
Mi piacerebbe sapere se altri si trovano nella stessa situazione.