E
Eleonora
Ospite
Un mio cliente nel 2002 ha usufruito dell'agevolazione tremonti bis. Il totale degli investimenti dell'anno agevolato era formato sia da acquisizioni pure che da beni in leasing.
Oggi il mio cliente si trova nelle condizioni di dover riscattare anticipatamente uno dei beni (contratto originario 2002/2007) per poi rivenderlo.
La normativa mi dice che il periodo minimo di possesso per non incombere nel recupero dell'agevolazione è di 2 anni per i beni mobili, 5 per i beni immobili e tutta la durata del contratto per i beni oggetto di locazione finanziaria.
Considerando che il riscatto anticipato e quindi l'estinzione anticipata di un contratto di leasing non costituisce disinvestimento, e che se dovessi vendere il bene nel 2005 solo dopo averlo riscattato,comunque sarebbero passati i due anni di tempo minimo per beni mobili, posso secondo voi sentirmi esonerato dal recupero dell'agevolazione?
[%sig%]
Oggi il mio cliente si trova nelle condizioni di dover riscattare anticipatamente uno dei beni (contratto originario 2002/2007) per poi rivenderlo.
La normativa mi dice che il periodo minimo di possesso per non incombere nel recupero dell'agevolazione è di 2 anni per i beni mobili, 5 per i beni immobili e tutta la durata del contratto per i beni oggetto di locazione finanziaria.
Considerando che il riscatto anticipato e quindi l'estinzione anticipata di un contratto di leasing non costituisce disinvestimento, e che se dovessi vendere il bene nel 2005 solo dopo averlo riscattato,comunque sarebbero passati i due anni di tempo minimo per beni mobili, posso secondo voi sentirmi esonerato dal recupero dell'agevolazione?
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