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Trattamento dell'attività dei phone center

M

Marika

Ospite
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 26.11.04 n. 140/E, ha chiarito il trattamento applicabile ai fini Iva all'attività dei "phone center".

In particolare:
- nelle operazioni di acquisto e rivendita di SCHEDE TELEFONICHE PREPAGATE risulta applicabile il regime Iva monofase, per cui l'imposta è assolta dal titolare della concessione/autorizzazione.
- Alle operazioni relative al TRAFFICO TELEFONICO è invece applicabile il regime Iva ordinario, con il conseguente rispetto dei relativi adempimenti formali. Gli incassi dovranno pertanto essere certificati da parte del "phone center" con l'emissione dello scontrino/ricevuta fiscale.

Nella Risoluzione però, non viene specificato da quando entrerà in vigore, quanto sopra specificato.

Rimango in attesa di una Vs. cortese risposta e nell'occasione porgo, distinti saluti.

[%sig%]
 
LA RISOLUZIONE ministeriale è una risposta diretta ad un istanza di interpello. La caratteristica essenziale risiede nella soggettivita della risposta ovvero essa e vincolante solo per il soggetto che ha proprosto l'istanza. Questo pero significa che anche altre imprese in casi uguali o simili possono adeguarsi immediatemente a tale risoluzioni, invocandole a proprio favore in sede di un eventuale controllo.
 
ma guardate che è cosi da sempre.. si applica cosi.. il regime monofase è una cosa, la rivendita di traffico telefonico altro..
 
nel caso in cui il phone center renda i propri servizi telefonici attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico è applicabile il numero 123-bis della tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633/72. In questo caso risulta corretto applicare l’Iva con l’aliquota del 10%.
 
Re: Trattamento dell'attività dei phone center X aLBERTO

Alberto la risol. parlava della rivendita del traffico telefonico dai gestori al rivenditore dove si applica l'iva al 20%
 
Re: Trattamento dell'attività dei phone center X aLBERTO

tra gestore (compagnia telefonica) e rivenditore (phone center) iva 20%, tra rivenditore (phone center) e cliente che usufruisce della cabina iva 10% e scontrino fiscale, sopratutto se il prezzo della chiamata è determinato dal gestore le cabine

la risoluzione tratta proprio questo caso, come deve fare il gestore del phone center sia nel caso delle schede prepagate che nel caso del utilizzo del traffico telefonico in cabina.

per applicare l'art. 74 dpr 633, il decreto min. 366/2000 art. delimita i mezzi tecnici che rientran in detto regime monofase.

La vendita del traffico telefonico nn rientra in detto regime.

quindi corrispettivi al 10 e scontrino fiscale.

buon lavoro
 
Infatti, la r.m dice chiaramente che nel caso di cessione di traffico del concessionario al gestore del p.c. 'L’aliquota IVA da applicare sarà quella ordinaria (del 20 per cento), atteso che il concessionario non effettua servizi telefonici direttamente nei confronti del pubblico, così come richiesto dal n. 123-bis) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Le successive prestazioni di servizi telefonici rese dal “phone center”
attraverso “posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico” saranno, invece, assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n.123-bis) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.'
 
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