Riferimento: Trasmissione telematica certificato
Salve, per la parte che quì interessa, ti propongo gli artt. di riferimento.
Nel caso in cui non sei riuscito a recuperare il decreto, farai conoscere nei modi che ritieni opportuni il tuo indirizzo di posta, lo invierò immediatamente.
Saluti domenico
Art. 3
Modalita' di trasmissione telematica Medico - INPS
1. Il certificato di malattia e' inviato per via telematica
direttamente dal medico all'INPS, secondo le modalita' e utilizzando
i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della
visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e
dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice
dell'amministrazione digitale, secondo le modalita' e utilizzando i
servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1.
Art. 4
Modalita' di trasmissione INPS - Datore di lavoro
1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro
l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo
le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il lavoratore del settore privato e' tenuto, entro due giorni
dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia
rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in
cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica
della suddetta attestazione, secondo le modalita' stabilite dal
disciplinare tecnico allegato 1.
Art. 5
Piani di diffusione
1. L'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni,
delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita attraverso
accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi
entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti
regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008.
2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni,
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a
partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico
curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di
invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di
rettifica e annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle
operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia
e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalita' rese
disponibili dal SAC in conformita' a quanto definito nel disciplinare
tecnico allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2010
Il Ministro della salute