Riferimento: trasferta
Salve, l'art. 26 del ccnl di riferimento regolamenta l'istituto della ind. di trasferta, ( pari a €.30,99) e prevede che se tra le parti ( lavoratore e azienda) non è stato concordato preventivamente la sostituzione della ind. di cui sopra, con il rimborso c.d. a piè di lista per le spese effettuate nell'occasione, è previsto il trattamento previsto dall'art. su citato.
L'importo pari a €. 30,99 e comprende il pernottamento e due pasti.
Per ciascun pasto meridiano e/o serale è dovuto 1/3 dell'importo di cui sopra.
Saluti domenico
Si riassume la norma contrattuale:
La corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo - ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti o al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede stabilimento di origine per la consumazione del pasto.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro, senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa.
In caso di maggior spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano.
La corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro.
La corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.