Re: x alberto
Le società, il cui statuto non contiene l’indicazione dell’indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione del modello S2, sottoscritto da uno qualsiasi degli amministratori, senza allegare alcun documento.
L’art. 111-ter delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile non disciplina
la competenza a decidere il trasferimento. Detta competenza può essere riservata
dallo statuto all’assemblea ordinaria o all’organo amministrativo, potendosi comunque ipotizzare la competenza di quest’ultimo in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, trattandosi di decisione attinente la sfera gestionale dell’impresa. Peraltro, la delibera di modifica dell’indirizzo della sede legale non deve essere esibita al registro delle Imprese unitamente alla comunicazione di cui all’art. 111-ter, essendo tale comunicazione l’unica richiesta e, quindi, sufficiente per la pubblicità di tale
modifica. Depone a favore della tesi esposta anche l’identica disciplina pubblicitaria delle similari fattispecie di cui agli artt. 2444 e 2481-bis, ultimo comma del Codice civile e dell’istituzione e della chiusura di unità locali.
chiedi cmq alla tua cciaa
ciao