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Trasferimenti in orario di lavoro!

Gio.

Utente
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3990 del 12 luglio 2007, ha precisato che il tempo occorrente per trasferirsi da una località all’altra non può essere considerato quale orario di lavoro effettivo non essendo configurabile, durante lo spostamento, l’attività tipica delle funzioni svolte.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha stabilito che il tempo di viaggio necessario a raggiungere il luogo ove espletare la propria attività professionale, sebbene eccedente il normale orario di lavoro, non può essere considerato lavoro straordinario e dà titolo a percepire solo la specifica indennità di missione atta a compensare il disagio per il trasferimento in altra sede di lavoro; la stessa indennità è considerata satisfattiva dell’onere dello spostamento, in quanto tende sia a compensare le spese di viaggio che il disagio di lavorare in una località diversa da quella propria del rapporto di servizio.

Finalmente un po' di luce su questo tema, sempre mirato quale oggetto di vertenze!
Buona giornata.-
 
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