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TFR e rivalutazione

C

carlam

Ospite
Fra poco più di un anno andrò in pensione (39 anni di anzianità)


So già che il tfr non mi sarà corrisposto in un'unica soluzione ma con vari acconti.

La rivalutazione andrà calcolata una tantum con il coefficiente in vigore alla data delle dimissioni o ricalcolata ad ogni acconto?

Grazie e...buon lavoro!
 
Il ritardo nell'erogazione del tfr all'atto della cessazione del rapporto di lavoro può essere sanzionato con l'aggravio di interessi e rivalutazione monetaria.
Saluti.

[%sig%]
 
Grazie della risposta Isa, più o meno quello che sapevo già.

Purtroppo però non è facile definire il concetto di ritardo poichè non mi risulta che nè nel ccnl del mio settore-tessile- nè nella normativa generale vigente sia indicato un termine entro il quale va erogato il tfr.

Una mia collega dimessa a dicembre del 2003 ha cominciato a riscuotere acconti nel 2005 e ha avuto il saldo due mesi fa senza l'ombra di interessi o rivalutazioni successive alla data delle dimissioni.
 
In teoria il TFR deve essere liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tecnicamente ciò non è possibile sia perchè va inclusa nel calcolo del TFR la retribuzione dell'ultimo mese di lavoro, sia perchè va rivalutato con gli indici ISTAT pubblicati il mese successivo.

Pertanto in genere il TFR viene liquidato con l'ultimo cedolino o con il cedolino del mese successivo.

Cassazione Sentenza 16 maggio 2002 n. 7143/2002
Oggetto: Ritardo nel pagamento del T.F.R. e pubblicazione degli indici ISTAT

Nella sentenza.

Il t.f.r., pur maturando come l'indennità di anzianità alla data di cessazione del rapporto di lavoro, da tale data produce rivalutazione e i interessi legali - attesa la natura di credito di valuta assimilabile a un credito di valore in forza dell'art. 429 terzo comma c.p.c. -, purchè a tale data possa essere stato determinato e, perciò, sia divenuto esigibile.

In caso contrario produce gli accessori, sempre ai sensi del citato art. 429, dal giorno in cui il credito può essere liquidato nel suo integrale ammontare, anche se ciò si realizza, per la successiva acquisita conoscenza di tutti gli elementi di calcolo, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
 
Grazie delle risposte precisissime.

Il nostro problema è causato unicamente dalla scarsa liquidità dell'azienda, per cui la liquidazione del tfr viene posticipata sei/dodici mesi e oltre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda gli interessi, forse dovrebbe essere il lavoratore a farne richiesta, questo non lo so....mi rimane il dubbio sulla rivalutazione.

Se mi dimetto a dicembre 2006 e il trf mi viene corrisposto a dicembre 2007 quale sarà l'indice Istat da applicare?
 
applicherai indice l'istat di novembre o dicembre 2007 che usciranno in quel periodo www.istat.it (per farti un'idea)
 
applicherai indice l'istat di novembre o dicembre 2007 che usciranno in quel periodo www.istat.it (per farti un'idea)
 
assolutamente no, non credo...
L'indice di rivalutazione da applicare, salvo contrarie disposizioni di Alberto,
è quello di dicembre 2006...
Per la tardiva corresponsione saranno dovuti, eventualmente, interessi e rivalutazione...
 
..ma quali contrarie disposizioni.. ma che ragionamento è, dai anche tu..

e se andate avanti cosi, vedrai che la juve vi sorpassa da dietro

ciao
 
Secondo la Cassazione (sentenza n.1040 del 28.01.02 n.4822/2002) il lavoratore ha diritto di ricevere il tfr all'atto della cessazione,indipendentemente dal fattoche il datore di lavoro sia a conoscenza o meno di tutti gli elementi utili al calcolo (di diverso avviso la Cass. n.4222/2002)Conseguentemente il mancato pagamento dà diritto al lavoratore di richiedere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento in cui è sorto il diritto di ricevere il pagamento del tfr fino al giorno in cui la somma dovuta è effettivamente pagata. Stante a quanto sopra è il lavoratore che deve chiedere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Ciao
 
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