In un Condominio, è ammissibile al Superbonus la porzione di cappotto termico e/o di facciata ventilata che andrà a rivestire le pareti esterne di vani sui quali non insiste nessun sistema di riscaldamento, né centralizzato né autonomo?
Se, per esempio, fino a qualche anno fa, un vano era servito da radiatore o da split - poi smantellati - e se, nel progetto del nuovo impianto rientrante negli incentivi, il vano è destinato ad ospitare un punto di irraggiamento ma, al momento, ne è sprovvisto, l'isolamento termico del relativo involucro godrà o no dell'agevolazione al 110%?
Si direbbe piuttosto che un simile intervento debba essere ricompreso tra quelli migliorativi delle prestazioni termiche delle facciate di cui ai commi 219 e 220 dell'art.1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 , i quali, come ribadito anche a pag.8 della Circolare 2/E del 14 febbraio 2020 dell'Agenzia Entrate, rendono applicabile la detrazione al 90% anche in assenza di impianto di riscaldamento.
Analogo dubbio interessa la coibentazione del tetto: il rifacimento delle porzioni di copertura che non sormontino locali riscaldati, può essere ricompreso nel bonus 110% o piuttosto ricadrà nella detrazione al 70 e al 75% in caso di intervento su almeno il 25% della superficie (o comunque comportante il raggiungimento della qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015)?
Le ultime norme stabiliscono che l'isolamento termico può accedere al Superbonus 110% quando interessi la superficie disperdente ossia le strutture opache verticali e orizzontali «delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra» (art.2 comma 1 lettera b.ii del Decreto "Efficienza Energetica" MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020 - U ).
La circolare 24/E 8 agosto 2020 dell'Agenzia Entrate, al paragrafo 2.2.1 nelle pagg. 25 e 26, spiega che è condizione imprescindibile per accedere a «tutte le tipologie di interventi agevolabili» («ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari») che «gli edifici oggetto degli interventi [...] siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile». A pag.18 (§2.1.1) è ulteriormente precisato che «la coibentazione del tetto» rientra «tra le spese ammissibili al Superbonus [...] a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno».
L'ENEA, in più risposte a quesiti, ha adottato una linea prudenziale sostenendo che per "volume riscaldato" o "vano riscaldato" si intenda il singolo ambiente nel quale è materialmente presente un qualunque sistema di riscaldamento (purché fisso) che - anche se non funzionante al momento del sopralluogo - possa (a giudizio del tecnico certificatore) essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione.
A mio avviso, pertanto, cappotto termico e/o facciata ventilata sono agevolabili:
Vi sembra corretta come ricostruzione?
Tra l'altro: è incentivabile, per un miglioramento delle prestazioni energetiche del condominio, l'isolamento termico delle pareti interne che separano appartamenti riscaldati da zone fredde come ad esempio il vano scale?
Grazie per un Vostro gradito parere in merito.
Se, per esempio, fino a qualche anno fa, un vano era servito da radiatore o da split - poi smantellati - e se, nel progetto del nuovo impianto rientrante negli incentivi, il vano è destinato ad ospitare un punto di irraggiamento ma, al momento, ne è sprovvisto, l'isolamento termico del relativo involucro godrà o no dell'agevolazione al 110%?
Si direbbe piuttosto che un simile intervento debba essere ricompreso tra quelli migliorativi delle prestazioni termiche delle facciate di cui ai commi 219 e 220 dell'art.1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 , i quali, come ribadito anche a pag.8 della Circolare 2/E del 14 febbraio 2020 dell'Agenzia Entrate, rendono applicabile la detrazione al 90% anche in assenza di impianto di riscaldamento.
Analogo dubbio interessa la coibentazione del tetto: il rifacimento delle porzioni di copertura che non sormontino locali riscaldati, può essere ricompreso nel bonus 110% o piuttosto ricadrà nella detrazione al 70 e al 75% in caso di intervento su almeno il 25% della superficie (o comunque comportante il raggiungimento della qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015)?
Le ultime norme stabiliscono che l'isolamento termico può accedere al Superbonus 110% quando interessi la superficie disperdente ossia le strutture opache verticali e orizzontali «delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra» (art.2 comma 1 lettera b.ii del Decreto "Efficienza Energetica" MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020 - U ).
La circolare 24/E 8 agosto 2020 dell'Agenzia Entrate, al paragrafo 2.2.1 nelle pagg. 25 e 26, spiega che è condizione imprescindibile per accedere a «tutte le tipologie di interventi agevolabili» («ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari») che «gli edifici oggetto degli interventi [...] siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile». A pag.18 (§2.1.1) è ulteriormente precisato che «la coibentazione del tetto» rientra «tra le spese ammissibili al Superbonus [...] a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno».
L'ENEA, in più risposte a quesiti, ha adottato una linea prudenziale sostenendo che per "volume riscaldato" o "vano riscaldato" si intenda il singolo ambiente nel quale è materialmente presente un qualunque sistema di riscaldamento (purché fisso) che - anche se non funzionante al momento del sopralluogo - possa (a giudizio del tecnico certificatore) essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione.
A mio avviso, pertanto, cappotto termico e/o facciata ventilata sono agevolabili:
- al 110% sulle porzioni di facciata e copertura che delimitano vani riscaldati;
- al 90% nelle porzioni di facciata che non delimitano volume riscaldato, purché siano visibili da strada pubblica;
- al 70-75% sulle porzioni di copertura che non delimitano vani riscaldati e sulle porzioni di facciata non visibili da strada pubblica.
Vi sembra corretta come ricostruzione?
Tra l'altro: è incentivabile, per un miglioramento delle prestazioni energetiche del condominio, l'isolamento termico delle pareti interne che separano appartamenti riscaldati da zone fredde come ad esempio il vano scale?
Grazie per un Vostro gradito parere in merito.