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termini impugnazione licenziamento

simo_60

Utente
Buongiorno,
avrei bisogno di questo chiarimento: il 31/1 scorso mi è stata consegnata lettera di licenziamento il cui termine per eventuale impugnazione ero lo scorso 30 Marzo. Visto che a causa emergenza Covid-19 sono stati bloccati sia i licenziamenti (quelli decorrenti dal 21/2, quindi il mio ha seguito il suo iter e non è stato bloccato) che le eventuali impugnazioni dei licenziamenti, vorrei sapere: sarei ancora in tempo a fare impugnazione del licenziamento? Oppure la scadenza del 30 Marzo è rimasta invariata nonostante i sopracitati blocchi attualmente in vigore fino al 15 Maggio?
Grazie
 
Buongiorno,
avrei bisogno di questo chiarimento: il 31/1 scorso mi è stata consegnata lettera di licenziamento il cui termine per eventuale impugnazione ero lo scorso 30 Marzo. Visto che a causa emergenza Covid-19 sono stati bloccati sia i licenziamenti (quelli decorrenti dal 21/2, quindi il mio ha seguito il suo iter e non è stato bloccato) che le eventuali impugnazioni dei licenziamenti, vorrei sapere: sarei ancora in tempo a fare impugnazione del licenziamento? Oppure la scadenza del 30 Marzo è rimasta invariata nonostante i sopracitati blocchi attualmente in vigore fino al 15 Maggio?
Grazie

Salve, viene proposto un tema ancora controverso ( sospensione dei termini d'impugnazione del licenziamento), è in corso in questi gg un dibattito tra giuslavoristi per poter dare delle risposte, che allo stato possono solo essere generiche/vaghe.

Tuttavia ( se non già di conoscenza), segnalo un "passaggio" dell'argomento d'interesse:

" Una prima riflessione merita infatti proprio la questione relativa alla rubrica dell’articolo 46: fermo il brocardo secondo cui “Rubrica legis non est lex”, la sospensione delle impugnazioni di licenziamento non è stata poi riproposta all’interno della norma. Che l’intenzione del Legislatore, infatti, fosse comunque quella di sospendere (anche) i termini di impugnazione sembrerebbe essere confermata dalla relazione illustrativa del Decreto, che recita: “la norma dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti“.

Certo, la disposizione – nel suo complesso rubrica-contenuto – non è comunque chiara e rimane così un punto aperto su cosa ne sarà dei termini giudiziali (per certi versi mitigati dalle previsioni in termini di sospensione degli atti giuridici) e (soprattutto) stragiudiziali di impugnazione del licenziamento, che – prudenzialmente – si ritiene vadano comunque rispettati per evitare di incorrere in spiacevoli decadenze.

Fonte: La circolare di lavoro e previdenza
 
Salve, viene proposto un tema ancora controverso ( sospensione dei termini d'impugnazione del licenziamento), è in corso in questi gg un dibattito tra giuslavoristi per poter dare delle risposte, che allo stato possono solo essere generiche/vaghe.

Tuttavia ( se non già di conoscenza), segnalo un "passaggio" dell'argomento d'interesse:

" Una prima riflessione merita infatti proprio la questione relativa alla rubrica dell’articolo 46: fermo il brocardo secondo cui “Rubrica legis non est lex”, la sospensione delle impugnazioni di licenziamento non è stata poi riproposta all’interno della norma. Che l’intenzione del Legislatore, infatti, fosse comunque quella di sospendere (anche) i termini di impugnazione sembrerebbe essere confermata dalla relazione illustrativa del Decreto, che recita: “la norma dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti“.

Certo, la disposizione – nel suo complesso rubrica-contenuto – non è comunque chiara e rimane così un punto aperto su cosa ne sarà dei termini giudiziali (per certi versi mitigati dalle previsioni in termini di sospensione degli atti giuridici) e (soprattutto) stragiudiziali di impugnazione del licenziamento, che – prudenzialmente – si ritiene vadano comunque rispettati per evitare di incorrere in spiacevoli decadenze.

Fonte: La circolare di lavoro e previdenza
Grazie per la risposta.
Quindi se dovessi inviare oggi raccomandata con cui attesto che voglio impugnare il licenziamento sarebbe nulla perchè fuori termine?
Ho un altro dubbio: la lettera di licenziamento mi è stata consegnata a/m mail, non per raccomandata. Io l'ho firmata per ricevuta. E' comunque valida? Nel CCNL commercio c'è scritto che deve essere consegnata con raccomandata o altro mezzo idoneo.
Grazie
 
Grazie per la risposta.
Quindi se dovessi inviare oggi raccomandata con cui attesto che voglio impugnare il licenziamento sarebbe nulla perchè fuori termine?
Ho un altro dubbio: la lettera di licenziamento mi è stata consegnata a/m mail, non per raccomandata. Io l'ho firmata per ricevuta. E' comunque valida? Nel CCNL commercio c'è scritto che deve essere consegnata con raccomandata o altro mezzo idoneo.
Grazie

In tutti e 2 casi si potrebbe avviare un eventuale contenzioso ma è sempre incerto l'esito.
 
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