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Termini erogazione TFR Commercio

Salve a tutti,

vi presento subito il mio caso: sono stata licenziata causa riduzione attività lavorativa in data 1 Settembre 2011, pertanto il mio ultimo giorno lavorativo è stato il 30 Settembre 2011...ero assunta come impiegata amministrativa IV livello con ccnl Commercio e terziario...chi può gentilmente confermarmi quale sia il tempo massimo previsto per il pagamente del tfr?? in rete ho trovato differenti indicazioni..45 gg, 60..

Grazie 1000!!
 
Salve, il termine del pagamento del TFR nel ccnl (confcommercio) viene disciplinato all'art. 232, che per comodità di letture si propone.

Art. 232 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

Se, il ccnl è riferito al ccnl Confterziario, la corresponsione del TFR è disciplinato all'art. 157, che si riporta.

Art.157 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto
 
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