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Termine pagamento tfr

A

Angela1

Ospite
Una ditta deve pagare una cospicua liquidazione a una dipendente dimissionaria.
Qual è il termine massimo in cui può dilazionare l'importo?
Tale termine è inderogabile anche se la ditta ha problemi finanziari?
Vengono applicati degli interessi?

Grazie in anticipo.

[%sig%]
 
Il termine è la data di licenziamento o meglio, nella pratica, la scadenza normalmente in uso del pagamento degli stipendi.
Devi però verificare il CCNL, anche per gli interessi.
Rimane la possibilità di accordo.

B.L.
 
Per quanto concerne gli interessi vi è una sentenza del tribunale di Torino 23/11/94
laddove sentenzia che trascorsi 60 gg e non vi è stato elargito il t.f.r. scattano gli interessi legali
saluti
Marx444
 
Ho dato le dimissioni il 13 ottobre 2005,il titolare vuole saldare il TFR in 6 rate ed inoltre visto che non ho dato il preavviso mi ha decurtato di 10 giorni la paga.
Sono dipendente dal 2000 con il contratto Artigianato edile cementista
PS non eseguo cantieri ma griglie in cemento per le ferrovie, vorrei sapere se era di mia spettanza la cassa edile ed il vestiario. grazie in anticipo Flavio Gasbarri.
 
Riferimento: Termine pagamento tfr

sono impiegata 5° livello ccnl commercio, a causa della chiusura della società x la quale lavoro, mi hanno fatto sottoscrivere le dimissioni volontarie datate 31/03, con relativa promessa di assunzione presso una nuova società che verrà costituita entro fine aprile.
Ho appena ricevuto la mia ultima busta paga nella quale ho la retribuzione mensile ed il relativo conguaglio delle addizionali. Mancherebbero quindi le ferie residue, i permessi maturati, la quota di tredicesima e di quattordicesima, nonchè il tfr. Manca anche il conguaglio irpef. C'è un termine entro il quale mi dev'essere retribuito oppure è a discrezione ed al buon senso della società?

Grazie per la collaborazione

Clara
 
Riferimento: Termine pagamento tfr

Salve, il termine del pagamento del TFR nel ccnl (confcommercio) viene disciplinato all'art. 232, che per comodità di letture si propone.

Art. 232 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

Se, il ccnl è riferito al ccnl Confterziario, la corresponsione del TFR è disciplinato all'art. 157, che si riporta.

Art.157 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto
 
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