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termine e forma opposizione pignoramento presso terzi equitalia

antar

Utente
salve a tutti una domanda: è stato notificato pignoramento presso terzi da parte di equitalia....sebbene l'opposizione agli atti esecutivi preveda un termine di 20 giorni dalla notifica, è possibile attivare la procedura innanzi la comm. trib prov. ( con termine di 60 gg ) per contestare l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa al pignoramento notificato?la problematica maggiore è rappresentata dal fatto che sono trascorsi, dal giorno della notifica, 22 giorni, per cui cerco un rimedio giurisprudenziale per contestare tale atto di pignoramento....inoltre leggevo che con la direttiva 12/2010 Equitalia, in riferimento alla direttiva anti-burocrazia, stabilisce tempi più lunghi per fare opposizione ( 60 gg ) ....resto in attesa di delucidazioni
 
Se manca la notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo) ritengo che tu non possa effettuare l'opposizione ex art. 617 cpc ma debba proporre ricorso in CTP entro 60 gg. dalla notifica dell'atto.
Attendi comunque altri pareri in merito.
Saluti.
 
il ricorso alla CTP come andrebbe qualificato? come opposizione all'esecuzione?

Sulla base del combinato disposto dell'art. 2 c. 1 e dell'art. 19 c. 3 del Dlgs 546/92 dovrai presentare ricorso impugnando nello stesso atto sia la cartella di pagamento (atto autonomamente impugnabile, non notificato) sia l'atto di pignoramento presso terzi (atto che non sarebbe impugnabile autonomamente ma che lo diventa se si va ad impugnare anche la cartella, che è atto autonomamente impugnabile).
Il giudice tributario, quindi, ritenendo sussistente la propria giurisdizione e proponibile il ricorso contro il pignoramento, dichiererà quest'ultimo illegittimo e privo di effetti per violazione dell'art. 50 del DPR 602/73, il quale prevede che il concessionario della riscossione procede ad espropriazione forzata solo dopo la notifica della cartella di pagamento.
Ovviamente Equitalia si difenderà in giudizio eccependo la regolarità della notifica della cartella di pagamento producendo prove in tal senso.
Unico neo a mio avviso è che in tal caso il giudice tributario non potrà concedere la sospensione dell'esecuzione, che spetta invece al giudice dell'esecuzione.
Saluti.
 
Aggiungo che le mie considerazioni presuppongono che alla base la pretesa riguardi un credito di natura tributaria, visto che non è specificato tale aspetto.
Saluti.
 
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