non essendomi mai posto il problema in quanto da noi il tributo (tributo) tarsu è riscosso tramite cartella esattoriale, ma cmq... vediamo di capire (spero di non sbagliare...)
tributo= qualunque prelievo riscosso in forma coattiva...
tariffa= costo di un servizio
non tutti i comuni (anche se devon farlo entro il 31/12/2003) han effettuato il passaggio da tributo a tariffa...
nei casi ove è vigente la tariffa per usufruire il servizio smaltimento rifiuti, allora si applica l'iva...ovverosia anche ove detto servizio sia appaltato a ditte esterne prestanti il servizio..
"Alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani si applica l’ Iva al 10%, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati dalla legge agli urbani, e di quelli classificati come tossici o nocivi, l’ aliquota da applicare è quella ordinaria del 19%. Lo ha chiarito il ministero delle finanze, con risoluzione n. 20/E datata 20 gennaio 1996, in risposta a un quesito posto dalla Federazione italiana imprese di servizi. Il dipartimento entrate di viale Europa ha considerato « sostanzialmente non modificato» dalla successiva normativa in materia di rifiuti l’ articolo 39 della legge 146/94, che con un rinvio al dpr 915/82 aveva fissato i criteri per l’ assimilazione dei residui speciali ai rifiuti urbani, per lo smaltimento dei quali le finanze avevano già considerata applicabile l’ Iva ridotta. La legge « Comunitaria» 146/94 considerava rifiuti speciali assimilabili agli urbani quelli indicati nella delibera interministeriale 27/7/84, attuativa dell’ articolo 5 del dpr 915/82 (in sostanza imballaggi, carte, stracci, fibre di legno, feltri, tessuti non tessuti, gomme e cosí via), nonché gli accessori per l’ informatica. Con la circolare 142/E/94, esplicativa del dl 557/93 convertito in legge 133/94, le finanze avevano precisato che alle prestazioni di smaltimento di questi rifiuti si rendeva applicabile, a partire dal ’ 95, l’ aliquota Iva ridotta del 9% (scaglione che il dl 41/95, convertito in legge 85/95, ha portato l’ anno scorso al 10%). Successivamente, il dl 619/94 aveva stabilito l’ esclusione per tutto il ’ 95 della tassa rifiuti per le aree dove si formino rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali gli stessi produttori provvedano a proprie spese, secondo le modalità previste per i rifiuti speciali. Nel decreto e nelle sue reiterazioni, nessuna disposizione « ha sostanzialmente modificato» , dice la risoluzione, « l’ articolo 39 concernente l’ assimilazione ai rifiuti urbani» . La disposizione resta quindi operante. Per questa ragione alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani si continua ad applicare l’ Iva al 10%, indipendentemente dalla sottoposizione alla Tarsu. « Si rende invece applicabile» , conclude la risposta, « l’ aliquota ordinaria del 19% alle prestazioni aventi a oggetto lo smaltimento di quei rifiuti speciali non assimilati dalla legge ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti tossici e nocivi» ."
la Tabella A – Parte Terza del Dpr 26.10.1972, n. 633, n. 127-sexiesdecies individua in maniera inequivocabile quali tipologie di prestazioni siano assoggettabili ad aliquota agevolata (10 per cento), ossia:
· gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura – articolo 6, comma 1, lettera d) D. Lgs. 5.02.1997, n. 22); · stoccaggio (attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti – punto D15 allegato B – nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali – punto R13 allegato C);
deposito temporaneo (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel rispetto delle condizioni tassativamente elencate dall’articolo 6, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 5.02.1997, n. 22)
di rifiuti urbani – di cui alle lettere da a) a f) del comma 2 dell’articolo 7 del D. Lgs. 5.02.1997, n. 22 – e di rifiuti speciali derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi – di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 7 del D. Lgs. 5.02.1997, n. 22.
In via residuale, beneficiano dell’aliquota agevolata del 10 per cento le prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
Conseguentemente, nell’ambito dei rifiuti speciali, sono esclusi dall’applicazione
dell’aliquota agevolata solo quelli espressamente indicati nelle lettere da a) a f) e da h) a l) del menzionato comma 3 dell’articolo 7 del D. Lgs. 5.02.1997, n. 22).
Di contro, le prestazioni ricevute dai fornitori che non siano espressamente ricomprese nel dettato normativo del n. 127-sexiesdieces del Dpr 633/1972 e, quindi, nella rigorosa elencazione richiamata negli articoli 6,
comma 1, lettere d), l) e m) e 7, commi 2 e 3, lettera g) sono escluse dall’applicazione dell’aliquota agevolata. In altri termini, dovrà essere applicata l’aliquota del 20 per cento alle operazioni elencate nelle lettere a), b), c), e), f), g) h) i) ed m) dell’articolo 6 ed ai commi 1 e 2, lettere da a) ad f) dell’articolo 7 del D. Lgs. 22/1997."
ciao....