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Tariffa rifiuti

R

Rag. Giuseppe

Ospite
La tariffa rifiuti è un'entrata tributaria, come stabilito dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con sentenza n. 105 del 14/11/2002; di conseguenza sulle fatture non dovrebbe essere applicata l'Iva, altrimenti si avrebbe una doppia imposizione. Perchè i comuni o le aziende municipalizzate che gestiscono il servizio applicano l'Iva?
Qualcuno di Voi ha fatto ricorso presso qualche commissione tributaria? E' un problema che riguarda tutti i contribuenti!
 
non essendomi mai posto il problema in quanto da noi il tributo (tributo) tarsu è riscosso tramite cartella esattoriale, ma cmq... vediamo di capire (spero di non sbagliare...)

tributo= qualunque prelievo riscosso in forma coattiva...

tariffa= costo di un servizio

non tutti i comuni (anche se devon farlo entro il 31/12/2003) han effettuato il passaggio da tributo a tariffa...
nei casi ove è vigente la tariffa per usufruire il servizio smaltimento rifiuti, allora si applica l'iva...ovverosia anche ove detto servizio sia appaltato a ditte esterne prestanti il servizio..

"Alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani si applica l’ Iva al 10%, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati dalla legge agli urbani, e di quelli classificati come tossici o nocivi, l’ aliquota da applicare è quella ordinaria del 19%. Lo ha chiarito il ministero delle finanze, con risoluzione n. 20/E datata 20 gennaio 1996, in risposta a un quesito posto dalla Federazione italiana imprese di servizi. Il dipartimento entrate di viale Europa ha considerato « sostanzialmente non modificato» dalla successiva normativa in materia di rifiuti l’ articolo 39 della legge 146/94, che con un rinvio al dpr 915/82 aveva fissato i criteri per l’ assimilazione dei residui speciali ai rifiuti urbani, per lo smaltimento dei quali le finanze avevano già considerata applicabile l’ Iva ridotta. La legge « Comunitaria» 146/94 considerava rifiuti speciali assimilabili agli urbani quelli indicati nella delibera interministeriale 27/7/84, attuativa dell’ articolo 5 del dpr 915/82 (in sostanza imballaggi, carte, stracci, fibre di legno, feltri, tessuti non tessuti, gomme e cosí via), nonché gli accessori per l’ informatica. Con la circolare 142/E/94, esplicativa del dl 557/93 convertito in legge 133/94, le finanze avevano precisato che alle prestazioni di smaltimento di questi rifiuti si rendeva applicabile, a partire dal ’ 95, l’ aliquota Iva ridotta del 9% (scaglione che il dl 41/95, convertito in legge 85/95, ha portato l’ anno scorso al 10%). Successivamente, il dl 619/94 aveva stabilito l’ esclusione per tutto il ’ 95 della tassa rifiuti per le aree dove si formino rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali gli stessi produttori provvedano a proprie spese, secondo le modalità previste per i rifiuti speciali. Nel decreto e nelle sue reiterazioni, nessuna disposizione « ha sostanzialmente modificato» , dice la risoluzione, « l’ articolo 39 concernente l’ assimilazione ai rifiuti urbani» . La disposizione resta quindi operante. Per questa ragione alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani si continua ad applicare l’ Iva al 10%, indipendentemente dalla sottoposizione alla Tarsu. « Si rende invece applicabile» , conclude la risposta, « l’ aliquota ordinaria del 19% alle prestazioni aventi a oggetto lo smaltimento di quei rifiuti speciali non assimilati dalla legge ai rifiuti urbani, nonché dei rifiuti tossici e nocivi» ."

la Tabella A – Parte Terza del Dpr 26.10.1972, n. 633, n. 127-sexiesdecies individua in maniera inequivocabile quali tipologie di prestazioni siano assoggettabili ad aliquota agevolata (10 per cento), ossia:
· gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni; controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura – articolo 6, comma 1, lettera d) D. Lgs. 5.02.1997, n. 22); · stoccaggio (attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti – punto D15 allegato B – nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali – punto R13 allegato C);
deposito temporaneo (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel rispetto delle condizioni tassativamente elencate dall’articolo 6, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 5.02.1997, n. 22)
di rifiuti urbani – di cui alle lettere da a) a f) del comma 2 dell’articolo 7 del D. Lgs. 5.02.1997, n. 22 – e di rifiuti speciali derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi – di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 7 del D. Lgs. 5.02.1997, n. 22.
In via residuale, beneficiano dell’aliquota agevolata del 10 per cento le prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
Conseguentemente, nell’ambito dei rifiuti speciali, sono esclusi dall’applicazione
dell’aliquota agevolata solo quelli espressamente indicati nelle lettere da a) a f) e da h) a l) del menzionato comma 3 dell’articolo 7 del D. Lgs. 5.02.1997, n. 22).
Di contro, le prestazioni ricevute dai fornitori che non siano espressamente ricomprese nel dettato normativo del n. 127-sexiesdieces del Dpr 633/1972 e, quindi, nella rigorosa elencazione richiamata negli articoli 6,
comma 1, lettere d), l) e m) e 7, commi 2 e 3, lettera g) sono escluse dall’applicazione dell’aliquota agevolata. In altri termini, dovrà essere applicata l’aliquota del 20 per cento alle operazioni elencate nelle lettere a), b), c), e), f), g) h) i) ed m) dell’articolo 6 ed ai commi 1 e 2, lettere da a) ad f) dell’articolo 7 del D. Lgs. 22/1997."

ciao....
 
da italia oggi del 23/07/1999

"Si applica l’Iva del 10% sui corrispettivi dovuti dagli utenti per il servizio idrico integrato e per quello di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Con il passaggio al regime tariffario, la gestione di entrambi i servizi riveste natura oggettivamente privatistica e comporta, dunque, l’assoggettamento all’imposta sugli affari. Può riassumersi in questi termini la risposta che il sottosegretario alle finanze, Ferdinando De Franciscis, ha fornito mercoled" scorso, in sede di commissione parlamentare bilancio, a un’interrogazione del deputato Manlio Contento di An, che chiedeva di sapere se i corrispettivi sono dovuti anche in caso di mancata prestazione dei servizi in questione. In merito al cosiddetto servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili di fognatura e depurazione delle acque reflue, il sottosegretario chiarisce che l’entrata in vigore della tariffa in luogo del canone, ai sensi della legge Galli (n. 36/94), qualifica oggettivamente privatistica l’attività del gestore, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato. La Finanziaria ’99, inoltre, ha provveduto a includere l’attività in questione tra quelle che si considerano in ogni caso di carattere commerciale agli effetti dell’Iva, ancorché svolte da enti pubblici, fissando l’aliquota del tributo nella misura ridotta del 10%; in tal senso, infatti, l’articolo 31 della legge n. 448/98 ha modificato e integrato l’articolo 4 della legge sull’Iva e la tabella A, parte terza, a essa allegata. Quanto al quesito sull’obbligo o meno di pagare il corrispettivo in assenza del servizio, nella risposta si osserva che, in base all’articolo 13 della legge n. 36/94, la tariffa è determinata tenendo conto non solo del servizio fornito, ma anche di una serie di fattori come l’entità dei costi di gestione, l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito al fine di assicurare la copertura integrale dei costi d’impianto e d’esercizio, mentre il successivo articolo 14 prevede espressamente che la tariffa è dovuta anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Discorso pressoché analogo relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il cui regime tariffario è stato deliberato con il dlgs n. 22/97. L’articolo 49 di detto decreto stabilisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti del costo e da una quota rapportata, tra l’altro, alla quantità dei rifiuti conferiti, sempre nell’ottica di garantire la completa copertura delle spese d’investimento e d’esercizio. Anche per questo servizio l’aliquota Iva è fissata nella misura del 10%, cos" come previsto dal n. 127-sexiesdecies della citata tabella A/III, allegata al dpr n. 633/72. Viene tuttavia precisato che la predetta aliquota è applicabile solo alle operazioni riguardanti i rifiuti urbani e quelli speciali assimilati agli urbani; alle prestazioni inerenti alla gestione dei rifiuti pericolosi, o comunque diversi da quelli prima menzionati, dovrà invece applicarsi l’aliquota ordinaria del 20%."
 
Scusa alberto: se la competenza in materia di contenzioso è affidata alle commissioni tributarie significa che questa tariffa ha le caratteristiche di un tributo vero e proprio; quindi l'Iva non dovrebbere essere applicata.
 
posso esser d'accordo con te Giuseppe, ma leggendo gli articoli di legge il fisco non la vede così...

poi ti ripeto, qui da noi la riscuotono con ruolo esattoriale, sin'ora non mi son mai posto il problema..

ciao, buon lavoro....

(anche una recente sentenza della commissione tributaria C.T.R.
Torino 6.05.2003 n. 14/34/03
La C.T.R. di Torino stabilisce che gli avvisi di pagamento della Tarsu sono impugnabili dinnanzi alla commissione tributaria. Infatti, pur non essendo prevista nell’elenco degli atti contenuti nell’art. 19, c. 1 del D. Lgs. n. 546/1992, l’iscrizione a ruolo della tassa rifiuti risulta un atto di per sé impugnabile davanti al giudice tributario)
ma cmq non è solo questo il caso di iva su tributi, anche sulle bollette gas c'è l'iva sul totale di tutto (imposte comprese)...
 
Ai fini della deduzione, la tariffa rifiuti quindi sarebbe più corretto operare per competenza o per cassa?

(ricordo che i tributi sono deducibili esclusivamente per cassa)
 
L'art. 64, c. 1, TUIR stabilisce che, se sostenute direttamente dall'impresa, sono deducibili, fra le altre, le seguenti imposte: l'imposta di registro, l'imposta sugli spettacoli, l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa sui rifiuti solidi, la tassa di concessione governativa, l'imposta di bollo ed i dazi doganali.

Infatti il suo testo letterale è:

1 Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2 Per l'imposta di cui all' art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi (1).
3 Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
4 I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.
 
...mah, se la tarsu è riscossa con cartella esattoriale in quanto tributo, non avrei dubbi, per cassa...


se come dice Giuseppe, viene riscossa con fattura essendo tariffa..... bel dubbio....

ripeto, questione mai posta in quanto nella mia zona sempre riscossa con ruolo esattoriale....

ciao...
 
Comunque credo che tutti i comuni o gestori affidatari del servizio raccolta rifiuti saranno obbligati per lege ad applicare la tariffa in luogo della TARSU.
Il dubbio della deduzione per cassa o competenza resta!
 
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