kob2
Utente
Sto cercando della giurisprudenza favorevole al contribuente (ovviamente!) in merito al tardivo versamento dell'importo dovuto per la cosiddetta rottamazione dei ruoli (si tratta della sanatoria disciplinata dall'art, 12, L. 289/2002): all'epoca si poteva versare l'importo dovuto in due rate, la prima dell'80% e la seconda per il residuo 20%.
Chi ha omesso (oppure versato in ritardo) il residuo 20% si vede oggi contestato l'intero importo iscritto a ruolo ... in pratica la sanatoria non viene riconosciuta (ma viene considerata solo come acconto sul maggior dovuto).
Qualcuno ha della giurisprudenza favorevole al contribuente per cui la sanatoria non decade? per esempi ocome riferimento ho una sentenza della Comm.Trib.Regionale del Lazio (n. 184) del 17 maggio 2006 ma non trovo il testo da nessuna parte ...
Grazie in anticipo!
Chi ha omesso (oppure versato in ritardo) il residuo 20% si vede oggi contestato l'intero importo iscritto a ruolo ... in pratica la sanatoria non viene riconosciuta (ma viene considerata solo come acconto sul maggior dovuto).
Qualcuno ha della giurisprudenza favorevole al contribuente per cui la sanatoria non decade? per esempi ocome riferimento ho una sentenza della Comm.Trib.Regionale del Lazio (n. 184) del 17 maggio 2006 ma non trovo il testo da nessuna parte ...
Grazie in anticipo!