Riprendo l'argomento dopo aver nei giorni scorsi chiacchierato in privato con l'amico Rocco. Qualcosa mi frullava in testa e dovevo verificare. Cosa che ho fatto oggi avendo trovato il tempo di farlo.
Legge 9 dicembre 1998 n° 431
Art. 2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Pertanto alla scadenza naturale del secondo quadriennio qualora non sia stata attivata una delle procedure indicate il contratto si intende rinnovato e non occorre procedere alla stipula e registrazione di uno nuovo come avevo in precedenza postato.