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Superbonus su unifamiliare: quale IVA applicare

Salve, come da oggetto, in una riqualificazione energetica di unifamiliare (Superbonus 110% con CILAS presentata in comune) con i seguenti interventi:

Impianto termico
Fotovoltaico batteria e colonnina
Infissi
Tende da sole esterne
Isolamento solaio e piccole opere edili varie (tracce)
Montascale a poltroncina abbattimento barriere architettoniche
Oneri professionali

Quali spese vanno al 10% e quali al 22%? Ogni intervento è fatto da una ditta diversa che fa fornitura e posa in opera.

Grazie
 
brandnewlife, i lavori per abbattimento
barriere architettoniche usufruiscono dell'IVA agevolata al 4%.
Ai lavori di riqualificazione energetica con Superbonus 110% si applica IVA agevolata al 10%.
 
brandnewlife, i lavori per abbattimento
barriere architettoniche usufruiscono dell'IVA agevolata al 4%.
Ai lavori di riqualificazione energetica con Superbonus 110% si applica IVA agevolata al 10%.

Il mio tecnico mi ha detto che facendo io manutenzione straordinaria lettera b, e non ristrutturazione edilizia, devo sottostare alla regola dei beni significativi, quindi impianto termico e infissi a iva mista 10 e 22.

Però, mentre l'installatore del termico mi installa prodotti che acquista e ha poca manodopera rispetto al bene installato, la ditta che mi installa gli infissi se li produce in casa, quindi sostiene che possano andare tutti al 10% perchè ha più manodopera che bene finito. E' corretto?
 
Quando si parla di manodopera per il discorso beni significativi ci si riferisce alla manodopera per la posa, non certo a quella necessaria per produrre il bene significativo...la manodopera necessaria per la produzione del bene confluisce nel valore del bene
 
Ultima modifica:
Quando si parla di manodopera per il discorso beni significativi ci si riferisce alla manodopera per la posa, non certo a quella necessaria per produrre il bene significativo...la manodopera necessaria per la produzione del bene confluisce nel valore del bene

Però pare sia escluso il margine dell'installatore.

Ho trovato questo interessante articolo che rimanda ad una circolare dell'AdE: https://www.ambrosipartner.com/iva-agevolata-finestre-circolare15e

Qui la circolare: https://www.ambrosipartner.com/_files/ugd/a94c3d_ad42aa1f48a3404ea5f87fa0f72c4100.pdf

Come si desume dalla relazione illustrativa della norma di interpretazione autentica, se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è
prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione,
comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie
prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata).
Per quanto riguarda il costo di produzione, è il caso di evidenziare che - secondo l’accezione di costo di produzione di cui al principio contabile OIC n. 13
(i.e. Rimanenze) - assumono rilevanza oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti (c.d. costi generali di produzione) sostenuti nel corso
della produzione dei beni (come l’ammortamento di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione, le manutenzioni e le riparazioni, ecc.), ad esclusione
dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti. Nel caso in cui il fornitore dei beni significativi sia un’impresa individuale, il valore della
manodopera impiegata - compresa, nei termini anzidetti, tra gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi - può essere determinato tenendo conto della
remunerazione del titolare dell’impresa. Diversamente, nel caso in cui il fornitore non produca il bene significativo, bensì acquisti lo stesso da terzi, il valore del bene,
ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, non può essere inferiore al suo valore di acquisto. Merita sottolineare che l’intervento del legislatore è, altresì, diretto ad escludere dal valore del bene significativo, determinato nei termini anzidetti, il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene significativo per determinare il prezzo finale di cessione dello stesso al cliente/committente (il c.d. mark-up). Ciò che rileva, dunque, è solo il costo “originario” del bene significativo, sia esso di produzione ovvero di acquisizione presso terzi.

Quindi se manodopera + mark-up superano il 50%, si applica iva tutta al 10%?

Ma la ditta dovrebbe esplicitare il suo margine in fattura?? o_O
 
Ultima modifica:
Quanto riporti conferma quello che ti ho scritto, che la manodopera di produzione va compresa nel costo del bene significativo...
Per il resto tutto dipende da come vuole indicare il ricarico la ditta, e se lo vuole indicare....l'importante per la ditta è non indicare il costo del bene significativo inferiore ai costo acquisto del bene o delle materie prime + costi di produzione...
 
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Il mio tecnico mi ha detto che facendo io manutenzione straordinaria lettera b, e non ristrutturazione edilizia, devo sottostare alla regola dei beni significativi, quindi impianto termico e infissi a iva mista 10 e 22.
A prescindere che non è certo il tecnico a dover indicare come e quale iva applicare poichè è una questione che spetta al fiscalista ed in ogni caso all'impresa che emette la fattura, da numerosi approfondimenti sull'argomento, è risultato che l'interpretazione comunemente attribuita per i beni significativi, non teneva conto del fatto (ovvero si limitava alla casistica isolata) che per la loro determinazione va considerato l'importo lavori complessivo del cantiere, e non della singola lavorazione.

Questo come chiarito nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 12 luglio come già correttamente indicato nel post:
Ho trovato questo interessante articolo che rimanda ad una circolare dell'AdE: https://www.ambrosipartner.com/iva-agevolata-finestre-circolare15e

In particolare riporto un estratto (pagg. 16-17):
«[omissis] Nel caso di intervento di recupero complesso in quanto avente ad oggetto una pluralità di opere/servizi tra le quali sono comprese la fornitura e l’installazione di beni significativi, a fronte del quale il committente si obblighi a pagare un unico corrispettivo riferito all’opera nel suo complesso (comprensivo sia del valore della prestazione di servizi sia del valore del bene significativo), in applicazione del modus operandi previsto dalla norma di interpretazione autentica, il fornitore/prestatore deve, in ogni caso, evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo relativo all’intervento di recupero ed il valore imputabile ai beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento (distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene significativo o indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti).
Come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98, in tal caso l’intervento di recupero deve essere considerato unitariamente anche al fine di individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento. Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e l’installazione di una caldaia. Nel presupposto che i beni (rectius, sanitari, infissi e caldaia) assumano valore significativo (in quanto il loro valore complessivo è superiore al 50 per cento di quello dell’intero intervento di recupero), ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, si deve tener conto del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria nel suo complesso (comprensivo di tutte le opere/prestazioni di servizi necessarie per la sua realizzazione) e del valore dei beni significativi (determinato nei termini anzidetti). [omissis]»


Da qui ne deriva la prassi comunemente accettata che nell'ambito di interventi che prevedono insiemi sistematici di più fattispecie di lavorazioni (per le quali singolarmente intese si dovrebbe applicare il criterio dello "scorporo" dei beni significativi ai fini dell'iva), come proprio il Superbonus, si applica generalmente l'iva al 10%, salvo eccezioni che derivano comunque dalla verifica da effettuarsi in ogni caso.
 
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Idraulico fa sua fattura fornitura e posa caldaia, serramentista fa sua fattura fornitura e posa infissi...son due interventi diversi
 
Idraulico fa sua fattura fornitura e posa caldaia, serramentista fa sua fattura fornitura e posa infissi...son due interventi diversi
Se fosse così in tutti i Superbonus che ho seguito con il mio studio di progettazione (ad oggi oltre 25), affiancati da diversi esperti porofessionisti proprio per la parte fiscale (compresi advisor delle banche come Deloitte, Pwc) hanno tutti preso un abbaglio?...
Poichè io mi limito a fare il tecnico ed a restare nel mio ambito di pertinenza ed esperienza professionale, visto che la materia fiscale, per quanto sconfini in quella urbanistica, è competenza esclusiva dei dottori commercialisti, ho riportato la sintesi di quanto tutti i consulenti interpellati hanno "interpretato" rispetto alle diverse situazioni affrontate.
Se può aiutare, peraltro, proprio a livello urbanistico/edilizio: quello dell'idraulico, del serramentista e dell'impresa edile non sono singoli "interventi" bensì, singole categorie di lavorazioni che contribuiscono alla costruzione di un unico intervento complessivo rappresentato dal cantiere.

Poi ognuno può restare della propria opinione, ci mancherebbe altro, purché motivata.
 
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