Dopo l'ennesimo 2 di picche ricevuto dalla regione a seguito di interpello, anch'io che sono duro di comprendonio ho capito che tale istituto è una farsa, almeno a seguito delle mie personali esperienze.
All'inizio di quest'anno ho inviato diversi interpelli seguendo lo schema di questo documento precompilato presente sul sito AdE e tutti erano finalizzati a stabilire la detraibilità o meno di alcune spese su cui, a mio parere, la normativa AdE di pertinenza non era esplicita. Ho contestualizzato mettendo quanti più dettagli possibili, citando i passi della normativa secondo me pertinenti, dando la mia personale interpretazione/soluzione ed allegando anche documenti di circostanza per entrare ulteriormente nei dettagli delle mie richieste. La finalità era di potermi regolare, in base alle risposte, circa gli oneri da poter portare in detrazione in dichiarazione a giugno, ovvero, se le risposte dalla regione fossero state affermative e nel caso di controllo formale da 36-ter dall'ufficio territoriale, qualora avessero fatto problemi avrei potuto presentate le risposte da parte della regione così da fugare qualsiasi dubbio e chiudere lì la faccenda in via informale ed a mio favore e senza ricorrere ad un legale.
Le risposte a tutti i miei interpelli hanno inesorabilmente seguito questo schema:
Dopo un po' di insistenze, sono riuscito a farmi ricevere dal funzionario della sede territoriale AdE preposto al controllo 36-ter (non è previsto appuntamento al pubblico) e gliene ho mostrato uno, dopo che anche lui ha riscontrato che la normativa non si esprimeva esplicitamente in merito, col risultato di farlo ridere perchè anche lui ha concluso che non si erano preoccupati di esplicitare se era "oggettivamente certa" la mia interpretazione o quella opposta. Il passo che gli ha suscitato più ilarità è stato il seguente:
Tutto ciò premesso, a mio parere è evidente che tale istituto, applicato dall'ente regionale come sopra descritto in dettaglio, risulta essere di fatto privo di efficacia per il contribuente, anzi direi proprio privo di senso. Posso concedere il "quasi" (inutile) del titolo del thread solo perchè posso ipotizzare che a qualcun altro sia andata meglio.
Alla fine è stato l'impiegato a dirmi quali spese potevo portare in detrazione ed a quali condizioni, peccato che... va in pensione l'anno prossimo e non ho idea di chi lo sostituirà e se sarà d'accordo con le sue interpretazioni, quindi tutto punto e a capo!
All'inizio di quest'anno ho inviato diversi interpelli seguendo lo schema di questo documento precompilato presente sul sito AdE e tutti erano finalizzati a stabilire la detraibilità o meno di alcune spese su cui, a mio parere, la normativa AdE di pertinenza non era esplicita. Ho contestualizzato mettendo quanti più dettagli possibili, citando i passi della normativa secondo me pertinenti, dando la mia personale interpretazione/soluzione ed allegando anche documenti di circostanza per entrare ulteriormente nei dettagli delle mie richieste. La finalità era di potermi regolare, in base alle risposte, circa gli oneri da poter portare in detrazione in dichiarazione a giugno, ovvero, se le risposte dalla regione fossero state affermative e nel caso di controllo formale da 36-ter dall'ufficio territoriale, qualora avessero fatto problemi avrei potuto presentate le risposte da parte della regione così da fugare qualsiasi dubbio e chiudere lì la faccenda in via informale ed a mio favore e senza ricorrere ad un legale.
Le risposte a tutti i miei interpelli hanno inesorabilmente seguito questo schema:
Tutti i miei interpelli sono stati giudicati inammissibili perchè privi della condizione di oggettiva incertezza, in pratica è come se mi avessero risposto: "c'è scritto sulla normativa, se non l'hai capito è un problema tuo".OGGETTO: Interpello n. xxxx/2023
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
[...]
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
[...]
Tanto premesso, l'interpellante chiede il parere sulla correttezza della soluzione di seguito riportata.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, citata la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, ritiene di poter detrarre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, le spese sostenute a fronte [...]
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il ''Diritto di interpello'' è disciplinato dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e secondo le regole procedurali stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 (come modificato dal Provvedimento prot. n. 47688/2018 del 1° marzo 2018).
Come indicato dal menzionato Provvedimento del 4 gennaio 2016, e precisato dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'istituto dell'interpello), la procedura dell'interpello ha precisi presupposti e prevede determinati requisiti sia sostanziali che formali di ammissibilità e di regolarità dell'istanza, in assenza dei quali non può essere dato corso alla richiesta di parere formulata.
Ai sensi del comma 1, lettera a), del menzionato articolo 11, il ''contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali'' relativamente all'''applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni'', e alla ''corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza [...];''.
La richiamata circolare n. 9/E del 2016 ha precisato, al riguardo, che l'obiettiva incertezza interpretativa sulle disposizioni tributarie applicabili alla fattispecie oggetto d'interpello è un requisito immanente dello stesso istituto (cfr. il paragrafo 3.1.2.), e, inoltre, la richiesta di parere non può avere ad oggetto, in ogni caso, una questione di ordine tecnico-fattuale (cfr. il paragrafo 1.1 e, da ultimo, anche circolare n. 21/E del 20 giugno 2022, paragrafo 2.1).
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 11, ''Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.'' (cfr., in merito, anche il comma 6 dello stesso articolo 11).
Coerentemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 sopra richiamato, l'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 156 del 2015 stabilisce che l'istanza d'interpello è inammissibile se ''[...] non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; [...]''.
In argomento, con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021 (cfr. il paragrafo 2.1) è stato chiarito, richiamando il citato comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, ''che, qualora l'istanza abbia ad oggetto fattispecie corrispondenti a quelle per le quali l'Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi o le risposte di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, l'istanza è inammissibile per mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156'' (cfr., al riguardo, anche il paragrafo 3.1.2. della circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).
[...]
Per quanto sopra esposto, l'istanza è da ritenere inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 156 del 2015 sopra richiamato, e, in ragione di ciò, alla stessa non può essere resa risposta nel merito della questione posta.
Dopo un po' di insistenze, sono riuscito a farmi ricevere dal funzionario della sede territoriale AdE preposto al controllo 36-ter (non è previsto appuntamento al pubblico) e gliene ho mostrato uno, dopo che anche lui ha riscontrato che la normativa non si esprimeva esplicitamente in merito, col risultato di farlo ridere perchè anche lui ha concluso che non si erano preoccupati di esplicitare se era "oggettivamente certa" la mia interpretazione o quella opposta. Il passo che gli ha suscitato più ilarità è stato il seguente:
in pratica se ne lavano sistematicamente le mani, delegando di fatto le sedi territoriali alla interpretazione di ciò che poco prima hanno definito "oggettivo".presupponendo accertamenti di natura tecnico-fattuale, esulano dalle competenze esercitabili dall'Agenzia delle Entrate in sede di interpello (oggetto di verifica comunque della medesima Amministrazione in sede di controllo sostanziale)
Tutto ciò premesso, a mio parere è evidente che tale istituto, applicato dall'ente regionale come sopra descritto in dettaglio, risulta essere di fatto privo di efficacia per il contribuente, anzi direi proprio privo di senso. Posso concedere il "quasi" (inutile) del titolo del thread solo perchè posso ipotizzare che a qualcun altro sia andata meglio.
Alla fine è stato l'impiegato a dirmi quali spese potevo portare in detrazione ed a quali condizioni, peccato che... va in pensione l'anno prossimo e non ho idea di chi lo sostituirà e se sarà d'accordo con le sue interpretazioni, quindi tutto punto e a capo!