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Sul termine di prescrizione ICI 2003

Bruno_

Utente
Per i versamenti ICI, il mio comune ha disposto le seguenti date:

- ACCONTO 30/06/03
- SALDO 22/12/03

e per l' avviso di accertamento la data del 31 dicembre 2003, pena la decadenza del quinquennio di prescrizione.

Per aver versato l' acconto con un giorno di ritardo (1/07/03), è stata applicata la sanzione pari al 30% dell' acconto; l' accertamento e la richiesta dell' importo è stato notificato ai primi di gennaio dell' anno successivo.

Poiché il comma 3 dell' articolo 59 del D.L. 15/12/97 recita "determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;".

Si ottiene che la richiesta della sanzione, notificata dopo il 31 dicembre amplifica di fatto il quinquennio di prescrizione di 6 mesi (dal 30/6/03 al 31/12/03).

Desidero un parere in merito, e cioè se tale comportamento sia legittimo ovvero se è conforme allo spirito dell' articolo 59 del citato D.L. il quale non autorizza l' amplificazione dei tempi di prescrizione, ma solamente permette la determinazione di tale data.

In sostanza, se tale data fosse coincisa con quelle definite per gli acconti o dei saldi, avremmo certamente il rispetto della legge sulla prescrizione, ovvero se per ipotesi non ci fosse l' articolo 59, il periodo di prescrizione sarebbe quello del 30 giugno, cioè quando si è verificata l' infrazione.

Grazie. :)
 
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