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suddivisione spese condominio minimo

hd0167

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Sono stati effettuali lavori di ristrutturazione per i quali si intende utilizzare la disciplina del superbonus sisma su un mini condominio verticale costituito da due unita abitative con accesso indipendente.
I millesimi delle 2 unita sono quantificate in 660 e 340 millesimi.
I lavori di ristrutturazione sono quasi completati ed hanno riguardato il rifacimento del tetto con miglioramento della classe antisismica.
Il direttore dei lavori nella definizione del computo metrico e nella suddivisione delle spese da fatturare, sostiene che in base alla normativa del superbonus il tetto massimo di spesa detraibile è pari a 192.000 € (96.000 x 2 unita) e che la spesa totale pari a circa 190.000, debba essere suddivisa in parti uguali tra le due unità, costituendo il tetto una parte comune.
Il tetto effettivamente può essere considerato parte comune in quanto strutturalmente non è diviso fra le 2 abitazioni.
Il sottoscritto però ritiene che la suddivisione delle spese e le relative fatture debbano essere fatte in base ai millesimi o al limite in base alla superficie del tetto la quale replica il rapporto 66 a 34 dei millesimi.
Si richiede quindi un parere se, nel caso in cui si accettasse una suddivisione delle spese pari al 50%, il sottoscritto in quanto proprietario della parte minore del condominio, possa incorrere in sanzioni da parte della Agenzia delle Entrate per il fatto di acquisire un credito di imposta superiore a quello che avrebbe in caso di pagamento correlato ai millesimi.
 
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