A
Aldo
Ospite
GENTILISSIMI,
VI PORGO LA DOMANDA E VI DO' ANCHE LA RISPOSTA.
CORRISPONDE AL VERO OPPURE E' POSSIBILE USUFRUIRE DEI BENEFICI PRIMA CASA AVENDONE USUFRUITO SOLO IN QUOTA IN SEDE DI SUCCESSIONE?
GRAZIE PER LA RISPOSTA CHE VOGLIATE FORNIRMI
Un immobile (casa d'abitazione non di lusso) ereditato dal coniuge e da più figli, se continua a essere abitato dallo stesso coniuge superstite e da uno dei figli, può fruire dell'agevolazione "prima casa" (articolo 69, comma 3, legge 342/2000 per l'intero valore, oppure con l'eccezione delle quote di pertinanza dei figli che non lo abitano? Nel primo caso i figli (e nel secondo caso il figlio residente), acquistando (o ereditando) in futuro una propria e diversa casa d'abitazione principale (per intero o una parte di essa), potranno beneficiare ancora dell'agevolazione di cui sopra?
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L'articolo 69, comma 3, della legge 342/2000 prevede che in sede di donazione o successione di fabbricato abitativo, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (129,11 euro cadauna), a condizione che almeno uno degli eredi o donatari posseggano i requisiti prima casa previsti all'articolo 1, nota II-bis, tariffa, Dpr 131/86 (residenza nel comune, non possesso nel comune di altra casa di abitazione e in Italia anche di porzione di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa). A questo fine, le agevolazioni si applicano per intero anche se non tutti gli eredi abitano nell'abitazione in quanto viene agevolato l'acquisto della proprietà dell'abitazione e non è richiesto che la stessa costituisca dimora abituale degli eredi. L'accesso ai benefici in sede di eredità impedisce, in ogni caso, la possibilità di riapplicare i benefici prima casa a meno che non si provveda alla preventiva vendita della propria quota.
VI PORGO LA DOMANDA E VI DO' ANCHE LA RISPOSTA.
CORRISPONDE AL VERO OPPURE E' POSSIBILE USUFRUIRE DEI BENEFICI PRIMA CASA AVENDONE USUFRUITO SOLO IN QUOTA IN SEDE DI SUCCESSIONE?
GRAZIE PER LA RISPOSTA CHE VOGLIATE FORNIRMI
Un immobile (casa d'abitazione non di lusso) ereditato dal coniuge e da più figli, se continua a essere abitato dallo stesso coniuge superstite e da uno dei figli, può fruire dell'agevolazione "prima casa" (articolo 69, comma 3, legge 342/2000 per l'intero valore, oppure con l'eccezione delle quote di pertinanza dei figli che non lo abitano? Nel primo caso i figli (e nel secondo caso il figlio residente), acquistando (o ereditando) in futuro una propria e diversa casa d'abitazione principale (per intero o una parte di essa), potranno beneficiare ancora dell'agevolazione di cui sopra?
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L'articolo 69, comma 3, della legge 342/2000 prevede che in sede di donazione o successione di fabbricato abitativo, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (129,11 euro cadauna), a condizione che almeno uno degli eredi o donatari posseggano i requisiti prima casa previsti all'articolo 1, nota II-bis, tariffa, Dpr 131/86 (residenza nel comune, non possesso nel comune di altra casa di abitazione e in Italia anche di porzione di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa). A questo fine, le agevolazioni si applicano per intero anche se non tutti gli eredi abitano nell'abitazione in quanto viene agevolato l'acquisto della proprietà dell'abitazione e non è richiesto che la stessa costituisca dimora abituale degli eredi. L'accesso ai benefici in sede di eredità impedisce, in ogni caso, la possibilità di riapplicare i benefici prima casa a meno che non si provveda alla preventiva vendita della propria quota.