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subappalto di serramenti

una srl appaltatrice stipula due contratti con la medesima società subappaltatrice come segue:
- un primo contratto di prestazione d'opera per la costruzione dei serramenti con gestione
a proprio rischio (della subapp.) e con organizzazione dei mezzi necessari garantendo l'e-
secuzione a regola d'arte.

- un secondo contratto per lo smontaggio dei vecchi serramenti e montaggio dei nuovi ser-
ramenti dichiarando (la sub) di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

il codice ateco della subappaltatrice è 25.12.10. Secondo la circol.n.11 del 16-02-2007 p.to
5.3. non si dovrebbe applicare il reverse charge mentre si smentisce nel 2009 con la r.m.
n.954-56676 del 09-04-'09. Anche a corte di giustizia U.E. con sentenza n. c.115/05
del 29-03-2007 pone in evidenza l'individuare l'effettiva volontà delle parti.
 
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