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strano calcolo ferie ccnl commercio

satboy78

Utente
Ciao a tutti,
sono stato assunto il 18 febbraio 2014 con contratto a tempo indeterminato - ccnl commercio

Ieri mi hanno consegnato la busta paga ed ho notato due cose:

- nel campo ferie non c'è scritto nulla
- manca totalmente il campo permessi

Nella precedente azienda per cui lavoravo (sempre indeterminato ccnl commercio) invece questi campi esistevano ed erano valorizzati, per cui è strano.

Mi è quindi sorto un dubbio: avendo iniziato nella seconda metà del mese, maturo un rateo di ferie e permessi (in proporzione ai giorni lavorati) oppure non maturo nulla?

Grazie mille e buona giornata
 
Salve satboy, alcuni ccnl stabiliscono il diritto al computo delle ferie per intero, nel caso che la frazione del mese sia pari o superiore a 15 gg, a tal proposito il ccnl del terziario nulla dice, ritengo pertanto che questa sia la ragione nel non considerare maturate le ferie nel periodo di riferimento;

riguardo i permessi, per i lavoratori assunti a far data dal Marzo 2011 non sono previste le ore di permesso, se non dopo 2 anni dall'assunzione e saranno riconosciuti nella misura del 50%, raggiungendo il 100% successivamente ai 4 anni dall'assunzione.
Saluti domenico
 
ciao Domenico,
grazie per la risposta.

Per i permessi ho un dato empirico diverso: la mia precedente azienda mi assunse nel novembre 2013, e avevo i permessi al 50%

Quoto quanto trovato in rete:

Il contratto commercio terziario ha modificato l'ammontare di ore che è possibile richiedere come permesso retribuito. Vi è una prima differenza fra piccole aziende (con meno di 15 dipendenti) e grandi aziende: i dipendenti delle prime hanno a disposizione 88 ore annue, mentre i lavoratori delle seconde 104.

Tuttavia, il monte ore disponibile dipende dall'anzianità del dipendente. Per tutti i nuovi assunti (ovvero coloro che sono sotto contratto dal 26 febbraio 2011) è possibile chiedere solo 36 ore di permesso l'anno per i primi due anni; una volta superato questo limite ed entro i quattro anni di attività, il valore aumenta di 28 per le piccole aziende e 36 per le grandi; dopo i quattro anni, è possibile richiedere tutto il monte ore stabilito dalla legge.

Ancora grazie mille!
 
Perdonami, ma sto al dato fissato dal ccnl.

L'ipotesi d'accordo del 26 Febbraio 2011 ( con ratifica del 4 Aprile 2011) ha stabilito, fermo restando i permessi per le ex festività, la decorrenza dei permessi retribuiti per i lavoratori assunti successivamente alla data di rinnovo del ccnl nella misura del 50% dopo i due anni dall'assunzione per raggiungere il 100% dopo 4 anni dall'assunzione.

Riporto l'art.146 ( permessi retribuiti)

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (1) per le aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:
- 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992;
- 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993;
- 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994.
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lett. a.2), b) e c) dell'art. 121.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al 1° comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi 3 e 4, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall'assunzione.

In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al 1° marzo 2011.
 
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