io penso tu nn abbia alcun titolo per affermare con certezza quanto dici.
la cosa si presta a due letture diverse
Conferimenti o pubblicità
Si è detto dell'eliminazione della fattispecie di cui all'art. 2497, lett. a). Il legislatore del 2003 mantiene ferme, invece, le due successive ipotesi. Nella medesima circostanza (in caso di insolvenza), l'unico socio incorre nella responsabilità illimitata allorquando:
- i) i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464, o
- ii) fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta ai sensi dell'art. 2470.
In pratica, è sufficiente la ricorrenza di una della due eventualità ora richiamate per far scattare la responsabilità illimitata della persona cui le quote sono appartenute.
La formulazione della disposizione post riforma non è, in verità, delle più felici.
La disposizione citata si offre a due distinte letture.
1) La prima è quella per cui se il socio effettua anche una sola delle prescrizioni previste può chiamarsi fuori dalla responsabilità illimitata in caso di insolvenza. Cosicché, non incorre nella responsabilità illimitata:
- se versa tutto il capitale, ma non effettua la pubblicità;
- se non abbia effettuato la pubblicità ma ha versato tutto il capitale.
La seconda lettura muove dalla circostanza che nessuna ragione potrebbe giustificare un regime differente rispetto a quello attualmente imposto. Se il socio dunque non ha provveduto al versamento integrale, ma ha effettuato la pubblicità, risponde delle obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio; stessa responsabilità è prevista nell'ipotesi inversa, ovvero nel caso in cui lo stesso abbia effettuato la pubblicità ma non abbia eseguito i conferimenti nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2464. Unica differenza intercorrente tra le due ipotesi sarebbe dovuta in particolare al significato da attribuirsi alla locuzione, che precede la seconda ipotesi (lett. b), ´fino a quando' non abbia effettuato la pubblicità. Nulla quaestio se il socio non ha effettuato i conferimenti: anche se lo facesse tardivamente, risponderebbe con tutto il suo patrimonio per le obbligazioni sociali; l'unica ipotesi in cui l'unico socio può accedere alla limitazione della responsabilità sembrerebbe quello della pubblicità tardiva. Si è tuttavia osservato, in proposito, con termini identici a quelli usati per la parallela disciplina dedicata alle spa, che il termine ´fin quando' ´non deve essere interpretato come allusivo del fatto che la pubblicità, una volta effettuata, assuma un'efficacia sanante retroattiva per il periodo, di eventuale insolvenza, in cui essa fosse difettata ed i conferimenti non fossero stati integralmente effettuati(3)'. A favore della prima interpretazione (conferimento o pubblicità, in via alternativa), milita la circostanza che l'odierno legislatore intende abbandonare, per la società unipersonale, le rigidità imposte attualmente, al fine di rendere il ricorso al tipo societario in discorso più appetibile. Il dubbio sorge, in tal caso, in quanto la tecnica legislativa usata differisce da quella attuale; non si tratta, infatti, di ipotesi separate e distinte, ma di due circostanze (conferimento e pubblicità) unite tra loro dalla disgiuntiva ´o'. Per quale altra ragione il legislatore avrebbe frapposto la disgiuntiva fra le due fattispecie se non per attenuare il regime attualmente previsto? Non si è mancato dunque di rilevare che, ´in un confronto con la previgente normativa, appare sufficiente per la limitazione della responsabilità l'effettuazione alternativa o del versamento integrale o della pubblicità dovuta, mentre il vecchio art. 2497, richiedeva necessariamente la presenza congiunta dei tre requisiti (secondo comma, lett. a), b), c)'(4).
Per la seconda lettura (effettuazione congiunta per non incorrere, in caso di insolvenza della società, nella responsabilità illimitata), che ad avviso di altri si lascia preferire, la stessa sarebbe giustificata dal fatto che il legislatore odierno non avrebbe nessuna ragione per discostarsi, sul punto, dalla attuale disciplina: ´è sufficiente che ricorra una delle ipotesi indicate dalla norma perché scatti, sia pur con il diverso regime per esse previsto(5), la responsabilità illimitata dell'unico socio'(6).
bye CRETINO