Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

srl - assemblea straodinaria

M

MARIAGIOVANNA

Ospite
<HTML>Sono il socio di maggioranza di una Srl detengo il 54% del capitale
devo ricostutire il capitale causa perdite
l'assemblea straodinaria non può procedere perchè il socio di minoranza (46% capitale) non intervine.
L'unica strada possibile è presentare domanda alla magistratura e mettere in liquidazione la società o posso chiedere un provvedimento contro il socio riluttante?
Tenete conto che sono disposta a coprire non solo la mia quota di perdite ma anche quella del socio di minoranza.
Grazie
Mariagiovanna</HTML>
 
<HTML>Soluzione per i puristi del diritto societario

Convocazione formale dell'assemblea c/o il notaio ed in caso di impossibilità a deliberare istanza al tribunale per la messa in liquidazione della società.

Soluzione pratica

Effettui un finanziamento soci per l'intero ammontare delle perdite accumulate; alla assemblea di approvazione di bilancio utilizzerà il finanziamento soci a copertura delle perdite.
Deve solo pagare l'imposta di registro x L. 250.000 (mi scusi l'importo ancora espresso in lire) e risparmia anche gli onorari del notaio.</HTML>
 
<HTML>Premesso che per la copertura delle perdite di esercizio non necessita apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria e che è invece preciso obbligo degli amministratori o Amministratore unico indicare nella Relazione della gestione (se dovuta) o nella nota integrativa le modalità di copertura che saranno ovviamente oggetto di deliberazione assembleare in sede di approvazione del bilancio, preme precisare che l'assemblea straordinaria c'entra come i cavoli a merenda.
Detto questo si precisa altresì che l'obbligo di assolvere la tassa di registro ancorchè in importo fisso è stato abolito con il provvedimento dei 100 giorni.
Diversa è la questione ex art. 2447 codice civile la cui inosservanza pone a carico degli amministratori specifiche responsabilità.
Riepologando:
In sede di approvazione di bilancio (assemblea ordinaria) si delibera con la maggioranza stabilità dallo statuto sociale le modalità di copertura, e se lei possiede in proprietà il 54% dell'intero ammontare del capitale sociale, l'assenza dell'altro socio nulla quaestio.
Se la deliberazione di ripianamento delle perdite pregresse prevede il versamento in c/aumento del capitale sociale, non è dovuta l'imposta di registro.
Tuttavia quest'ultima soluzione prevede successivamente la deliberazione straordinaria, quindi sconsiglio il suo iter. Meglio il semplice ripianamento.
Al socio assente dovrà notificare (non è obbligatorio, meglio però farlo) a mezzo messo giudiziale il verbale di assemblea. Successivamente dovrà richiedere la parte di sacrificio patrimoniale di sua competenza. Qualora non ottemperasse lei potrà percorrere due strade:
1 - Istanza al giudice per il versamento da parte del socio assente con possibilità di esproriazione della quota;
2 - Fermo restando il noto principio giurisprudenziale consolidato da illo tempo, ovvero della "salvaguardia dell'ente giuridico", chiedere al giudice di effettuare lei l'intero versamento con conseguente riduzione della partecipazione del socio di minoranza.
Infine una osservazione. Se la società gode del controllo del Collegio sindacale l'intera procedura si semplifica.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.</HTML>
 
Alto