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spese su beni di terzi

indian

Utente
Ringraziando per la cortese disponibilità vi propongo il mio quesito:
Ho aperto a maggio 07 la p.i. e successivamente mi è stato concesso dalla Regione un contributo a f.do perduto (50%) sui lavori di ristrutturazione effettuati nel locale (intonacatura, pavimentazione e pitturazione) dove esercito l'attività, e posseduto tramite un contratto di comodato registrato.
Alla luce di tali fatti Vi chiedo:
- Posso dedurre tali costi di ristrutturazione del locale dal reddito d'impresa? con quali limiti?

Grazie

:rolleyes:
 
Riferimento: spese su beni di terzi

le spese straordinarie sono costi di ristrutturazione straordinaria che spetterebbero al proprietario dei locali
io avrei, se non l'avete fatto, gestito la cosa nel contratto di comodato
se non vengono poste a carico del comodatario per me non ti puoi detrarre nulla in riferimento alle spese straordinarie, quali la pavimentazione
vai tranquillo per quanto riguarda la tinteggiatura (manutenzione ordinaria) e forse anche l'intonacatura.

ciao
 
Riferimento: spese su beni di terzi

le spese straordinarie sono costi di ristrutturazione straordinaria che spetterebbero al proprietario dei locali
io avrei, se non l'avete fatto, gestito la cosa nel contratto di comodato
se non vengono poste a carico del comodatario per me non ti puoi detrarre nulla in riferimento alle spese straordinarie, quali la pavimentazione
vai tranquillo per quanto riguarda la tinteggiatura (manutenzione ordinaria) e forse anche l'intonacatura.

ciao

Se le spese le ha sostenute effettivamente lui e sono rimaste a suo carico, nel senso che non gli vengono rimborsate, perchè non può dedursele come spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi?
Claudio.
 
Riferimento: spese su beni di terzi

perchè sono a carico del proprietario (art. 1575,1576,1577 codice cicile)
può invece, se il contratto le pone a carico del locatario, comodatario..
cass. 2739/2001
cass. 9195/2001
ctc 2689/1998
rm 461413/88
cass.1544/1975

ciao
 
Riferimento: spese su beni di terzi

Il problema relativo ad una corretta contabilizzazione (e quindi deducibilità) dei costi straordinari su beni di terzi, aveva assunto come norma di comportamento le risoluzioni 9/543 dell’8/2/79 e n° 9/400 del 27/12/83 in base alle quali il Ministero delle Finanze affermava che i costi di ristrutturazione di immobili condotti in locazione sono deducibili in ciascun periodo d’imposta nella misura risultante dalla divisione dei costi stessi per il numero degli anni di durata del contratto di locazione.

Il principio contabile n. 24 recita in merito:

COSTI PER MIGLIORIE E SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza.
L'ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.
 
Riferimento: spese su beni di terzi

ok, quello che riporti, contabile, è ok..
ma il punto di cui si parlava era un altro
prima di arrivare a vedere SE il comodatario o il locatario li può detrarre, bisogna vedere a chi tali spese STRAORDINARIE sono a carico.
il codice civile le pone a carico del proprietario
se il contratto di locazione/comodato nulla dice in merito, sono a carico del proprietario SEMPRE e comunque, a nulla vale il fatto che il conduttore si sia fatto fare la fattura e l'abbia pagata, perchè si presume che il proprietario poi gliel'abbia rimborsata (anche se di fatto ciò non è avvenuto)
pertanto se il conduttore sa che intende /eve sostenere tali spese straordinarie, le parti non faranno altro che regolare la questione nel contratto di locazione/comodato, ponendole a carico del conduttore (anche quelle sostenute dal conduttore stesso prima della stesura del contratto stesso)

ciao
 
Riferimento: spese su beni di terzi

Posso sbagliarmi, anche perchè non sono riuscito a trovare e leggere i riferimenti postati, però ragionando l'art. 1808 del Codice civile dice che il comodatario "ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti".
Quindi non tutte le spese straordinarie sono automaticamente a carico del comodante, ma solo quelle finalizzate alla conservazione della cosa, se necessarie ed urgenti. In un negozio può ben capitare che ci siano delle spese straordinarie da sostenere per migliorare il negozio agli occhi dei clienti, ma che non sono strettamente necessarie ed urgenti.
Se il comodatario ha sostenuto tali spese perchè non se le può dedurre? Non sono forse inerenti?
Claudio.
 
Riferimento: spese su beni di terzi

Sono d'accodo con te Alberto. Purtroppo manca un rigo alla mia risposta (saranno i soliti problemi tecnici?) dove era riportato che nel contratto di comodato doveva esserci menzione su chi gravassero tali spese.
 
Riferimento: spese su beni di terzi

se ha diritto ad essere rimborsato vuol dire che non sono a carico suo, altrimenti non ne avrebbe diritto.
una clausolina in contratto di comodato metterebbe al riparo da contestazioni
poi, ognuno fa come crede
saluti
 
Riferimento: spese su beni di terzi

Posso sbagliarmi, anche perchè non sono riuscito a trovare e leggere i riferimenti postati, però ragionando l'art. 1808 del Codice civile dice che il comodatario "ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti".
Quindi non tutte le spese straordinarie sono automaticamente a carico del comodante, ma solo quelle finalizzate alla conservazione della cosa, se necessarie ed urgenti. In un negozio può ben capitare che ci siano delle spese straordinarie da sostenere per migliorare il negozio agli occhi dei clienti, ma che non sono strettamente necessarie ed urgenti.
Se il comodatario ha sostenuto tali spese perchè non se le può dedurre? Non sono forse inerenti?
Claudio.

io credo che siano applicabili per analogia le norme del codice civile per il comodato in merito alla locazione e precisamente gli art. 1576/7/8

ciao
 
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