Riferimento: spese pubblicita'
Quanto alle spese di pubblicità utile punto di partenza è la sentenza del Tar del Lazio n. 673 del 18 maggio 1991 secondo la quale «la pubblicità consiste in un messaggio che diffonde la conoscenza o ripropone il ricordo di un certo prodotto, divulga la notizia sulla convenienza ad avvalersi di un determinato servizio e nello stesso tempo, ricorrendo a mezzi particolarmente accattivanti, attraenti, capaci di sollecitare emozioni e comunque sempre idonei a colpire l'attenzione del destinatario, rivolge un invito, implicito o esplicito, ad acquistare il prodotto, ad avvalersi del servizio, ad assistere a una rappresentazione o a seguire uno spettacolo».
Da tale definizione, alquanto rigorosa e incisiva, è possibile evidenziare come siano presi in considerazione due tipologie di attività pubblicitarie, quella diretta e quella indiretta; la prima è quella costituita da un messaggio direttamente rivolto al consumatore, con il quale si intende incentivare l'acquisto di un bene o di un servizio particolare; la seconda invece si concretizza nello sfruttare attività che perseguono fini diversi dalla promozione del prodotto ottenendo un risultato connesso allo svolgimento del primo evento.
Le spese di rappresentanza sono invece quelle che l'impresa sostiene non al fine di conquistare nuovi clienti, ma con lo scopo di mantenere quelli già in portafoglio o di perfezionare la conclusione di contratti in via di svolgimento.
Pubbliche relazioni, pranzi e pernottamenti offerti ai clienti sono tutti esempi di spese di rappresentanza; la differenza fondamentale con le spese di pubblicità è che qui non si ha nessun obbligo in capo al soggetto che riceve i benefici elargiti dall'impresa; nella pubblicità è invece sempre presente un'obbligazione di fare o di non fare da parte di colui che riceve i fondi per promuovere il prodotto in questione.
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