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spese istruzione - viaggio istruzione

Ho dei bollettini pagati come causale "viaggio d'istruzione" liceo.

Ho letto che quest'anno è possibile portare in detrazione anche suddetta spesa.

Vi risulta ? va inserita nel rigo e10 codice 12 ?
grazie
 
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Mi rispondo da solo, potrebbe essere d'aiuto a qualcuno.
Fonte: Circolare Ag Entrate:

Tipologia di spesa ammessa La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: scuole dell’infanzia (scuole materne); scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali. La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13). Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR. Si tratta, ad esempio delle spese per: la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE (RIGO E8/E10, COD. 12) Pag. 85 rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1); le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio). La detrazione non spetta per le spese relative a: l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15); il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E).
 
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