<HTML>Le spese di rappresentanza trovano la loro definizione
nell'art. 74, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), come
quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa;
i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili.
Il Ministero, inoltre, si è espresso in merito alle spese di rappresentanza anche:
- nella circ. 24 dicembre 1997, n. 328/E, dove, al paragrafo 3.4, precisa che "le spese di rappresentanza sono quelle sostenute dai contribuenti per offrire al pubblico un’immagine positiva di se stessi e della propria attività, nonché per promuovere l’acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio";
- nella ris. 17 settembre 1998, n. 148/E, dove ha ribadito che elemento principale per la distinzione delle spese di rappresentanza da quelle di pubblicità e propaganda è costituito dall’assenza di corrispettivo.
Da ultimo inoltre il Ministero si è espresso con la Ris.n. 137 dell'8 settembre 2000 che trova pubblicata nel nostro sito - www.fiscoetasse.com
alla sezione approfondimenti.
Direi che con tutti questi elementi Lei dovrebbe avere tutto quello che le serve.
Rag. Luigia Lumia</HTML>