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Spese condominiali

L

laura

Ospite
Qualcuno sa dirmi se posso portare in detrazione del reddito le spese condominiali (almeno la metà) del mio monolocale che uso sia come residenza sia come luogo di attività professionale (consulenza di computers)?
Poichè è intestato a mia mamma ed io ho l'uso gratuito si dovrebbe fare un contratto di comodato? Andrebbe registrato o solo verbale. Un grazie a chi ha la cortesia di rispondermi
 
il comodato può essere registrato in caso d'uso.
Le spese condominiali se sono intestate a te e sono relative all'appartamento dove viene anche svolta l'attività professionale sono detraibili al 50%.
Se il tuo reddito è medio-basso conviene non detrarle.
il comodato può essere registrato in caso d'uso.
 
...perdonami ottobas se rettifico la tua risposta, ma il comodato di beni immobili deve essere registrato in misura fissa €168,00...
 
scusa franz, ma nn è così, il contratto di comodato verbale di beni immobili si registra solo in caso d'uso

vedi la Risoluzione del 06/02/2001 n. 14
nn è obbligatoria la registrazione se è verbale, solo se enunciato in altri atti.

il caso d'uso è normato dall'art. 6 dpr 131/86 imposta di registro

ciao, buon lavoro
 
Re: x alb.

...ok.... ho appena letto la nota d) del frizzera sui contratti verbali di comodato ma non riesco a trovare la risoluzione...riesci a produrmi un estratto...grazie alb....sei il numero 1..ciao
 
Re: x franz..

http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html

"Risoluzione del 06/02/2001 n. 14

Oggetto:
Comodato verbale - Obbligo di registrazione - Richiesta di chiarimenti.

Sintesi:
La risoluzioni fornisce chiarimenti in ordine all'obbligatorieta' della
registrazione dei comodati verbali posti in essere tra genitori e figli o
tra coniugi.

Testo:
La X X X ha chiesto di conoscere il parere della scrivente circa
l'obbligatorieta' della registrazione dei comodati verbali posti in essere tra
genitori e figli o tra coniugi.
L'istante sostiene che, diversamente da quanto stabilito per i
contratti di locazione e affitto di beni immobili dall'articolo 21 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i contratti di comodato redatti nella forma scritta
sarebbero sottoposti all'obbligo della registrazione con l'applicazione
dell'imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000. Ritiene, invece,
che i contratti verbali di comodato non debbano essere sottoposti a tale
formalita' in quanto non ricompresi nell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina la
registrazione dei contratti verbali; fa inoltre presente che il comodato non
e' compreso fra i contratti per i quali e' richiesta la forma scritta, di cui
all'articolo 1350 c.c.
Al riguardo si esprime quanto segue.
Per stabilire il trattamento tributario del contratto di comodato ai
fini dell'imposta di registro e' opportuno ricordare che, in linea generale,
l'imposta di registro si propone di colpire tutti gli atti scritti a contenuto
patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati all'estero,
aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l'affitto
di beni immobili o aziende situate in Italia. Sono, invece, esclusi dal campo
di applicazione dell'imposta i contratti verbali, ad eccezione di quelli
espressamente previsti dall'art. 3, comma 1, del citato testo unico
dell'imposta di registro. Per tutti gli altri contratti verbali la
registrazione e' prevista qualora le relative disposizioni siano enunciate in
altri atti, ai sensi dell'art. 22 del citato testo unico.
Si sottolinea che la registrazione, con il relativo pagamento dell'imposta,
puo' essere obbligatoria in termine fisso ovvero solo in caso d'uso.
Cio' premesso, con riferimento agli obblighi di registrazione, occorre
distinguere tra il comodato di beni immobili e quello di beni mobili.
Il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, e'
annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5,
comma 4 della parte prima della Tariffa del testo unico dell'imposta di
registro) per i quali e' prevista l'applicazione dell'imposta di registro
nella misura fissa di L. 250.000. Poiche' nella norma non vi e' alcun
riferimento alla tipologia della forma, si deve ritenere che il contratto
scritto e' sottoposto all'obbligo della registrazione indipendentemente dalla
specifica forma in cui e' redatto (atto pubblico, scrittura privata
autenticata o non autenticata) in quanto l'obbligo della registrazione
discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato.
Per il contratto di comodato di beni mobili, in forma scritta, e'
opportuno richiamare l'articolo 3 della parte seconda della Tariffa allegata
al citato testo unico dell'imposta di registro che prevede, per quello redatto
nella forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione solo in
caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di
L. 250.000. Qualora, invece, lo stesso contratto venga redatto in forma di
atto pubblico o scrittura privata autenticata e' soggetto all'obbligo della
registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta nella misura
fissa di L. 250.000, in virtu' del disposto dell'articolo 11 della tariffa,
parte prima, che prevede l'obbligo della registrazione per gli atti pubblici e
le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale.
Con riferimento, invece, al contratto verbale di comodato, si evidenzia
che l'articolo 3, comma 1, del citato testo unico dell'imposta di registro,
nell'elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama
anche il contratto di comodato.
Ne discende che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto
beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della
registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.
Infatti, in virtu' del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del
citato testo unico, al contratto di comodato si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, concernenti l'enunciazione di atti non registrati, il quale
stabilisce "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti
scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse
parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica
anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria..."(rectius
sanzione).
Con riferimento alla enunciazione di atti non registrati, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13 del 3 gennaio 1991, ha affermato che "nel
sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto
scritto costituisce oggetto d'imposta".
A tale proposito si ritiene altresi' far presente che, sulla
problematica legata all'applicazione del sopracitato articolo 22 del D.P.R. n.
131 del 1986, la Corte Costituzionale, anche se per diversa fattispecie, si e'
espressa recentemente con sentenza n. 7 del 18 gennaio 1999 pubblicata il 21
gennaio 1999, riconoscendo la piena legittimita' della tassazione degli atti
enunciati in provvedimenti giurisdizionali, ed ha cosi' affermato: " (...) se
l'atto enunciato era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano
inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; nonostante cio' la legge, come
si e' rilevato, consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al
giudice di porlo alla base della propria decisione. Tale garanzia, peraltro,
non puo' comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito;
per questo il legislatore delegato ha disposto che l'atto sia inviato
all'ufficio del registro per essere sottoposto alla tassazione ed
all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione.
Se, invece, il provvedimento enunciato e' soggetto a tassazione in caso
d'uso, e' proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una
forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro. D'altra
parte, si e' gia' sottolineato che, per essere conforme alla Costituzione, la
normativa va interpretata nel senso che deve essere tassato non qualunque atto
la cui esistenza sia stata genericamente segnalata dalle parti, ma soltanto
quei provvedimenti posti dal giudice alla base della propria decisione;(...)".
Dal quadro normativo sopra rappresentato discende che i contratti
verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni
mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi
di enunciazione.
Per quel che riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 21 della
legge n. 449 del 1997, si condivide l'osservazione della Confederazione circa
l'esclusione dei comodati in parola da tale previsione. "

ciao, buon lavoro
 
Re: x franz..

Volevo precisare che, naturalmente,le spese condominiali sono intestate al proprietario cioè mia madre e non a me, e chiedevo se potevano diventare di "mia competenza" e quindi detraibili con un contratto di comodato. Poichè le spese non sono alte la convenienza verrebbe annullata dalla registrazione che pensavo fosse annuale.
Un grazie a tutti.
 
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