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Solidarietà e lavoro a termine

AMBRA1982

Utente
Buongiorno a tutti, un'azienda con dipendenti in solidarietà ha solo un dipendente al quale a breve scadrà il contratto a tempo determinato. La solidarietà per gli altri dipendenti impedisce all'azienda di trasformarlo a tempo indeterminato?
Grazie
 
Salve Ambra, il Ministero del lavoro ( Circolare nr. 20 del 25 Maggio 2004) parrebbe escludere tale possibilità:


LAVORATORI AI QUALI SI APPLICA IL REGIME DELLA SOLIDARIETA’

La riduzione dell’orario di lavoro si può applicare ai dipendenti dell’impresa richiedente che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, costituito, ovviamente, in data antecedente all'apertura della procedura di mobilità.

Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.

Lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e apprendisti

Anche ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti si può applicare il regime di solidarietà ed il relativo contributo per tutta la durata del contratto di solidarietà e, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell’apprendistato, purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata.
 
Salve Ambra, il Ministero del lavoro ( Circolare nr. 20 del 25 Maggio 2004) parrebbe escludere tale possibilità:


LAVORATORI AI QUALI SI APPLICA IL REGIME DELLA SOLIDARIETA’

La riduzione dell’orario di lavoro si può applicare ai dipendenti dell’impresa richiedente che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, costituito, ovviamente, in data antecedente all'apertura della procedura di mobilità.

Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.

Lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e apprendisti

Anche ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di inserimento e agli apprendisti si può applicare il regime di solidarietà ed il relativo contributo per tutta la durata del contratto di solidarietà e, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza del contratto a termine, del contratto di inserimento o dell’apprendistato, purché la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata.

Ti ringrazio, buon lavoro
 
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