Riferimento: società sportive
Leggi di seguito un sunto sulle agevolazioni previste dalla 398/91
IL REGIME DELLA LEGGE N. 398/91: SINTESI
La Legge n. 398/91 prevede a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro loco, particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell’IVA da versare, nonché l’esonero dagli adempimenti contabili.
determinazione del reddito
I soggetti in esame determinano il reddito imponibile ai fini IRPEG applicando ai proventi incassati, derivanti dall’esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali (tassate per il loro intero ammontare).
Il predetto coefficiente di redditività, fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 18.5.1999, era pari al 6%.
determinazione delL’IVA
La determinazione dell’IVA segue le regole previste dall’art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, in base al quale i soggetti in esame beneficiano di una detrazione forfetizzata pari al 50% dell’IVA a debito.
La predetta detrazione forfetizzata è ridotta al 10% in presenza di prestazioni di sponsorizzazione e ad 1/3 per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
ADEMPIMENTI CONTABILI
In linea generale il regime della Legge n. 398/91 concede l’esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, compresi i registri IVA. In particolare, è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
ADEMPIMENTI
Fino al 31.12.1999
La liquidazione dell’IVA e, se dovuta, dell’imposta sugli spettacoli era effettuata direttamente dall’Ufficio SIAE sulla base delle annotazioni risultanti dalla distinta o dichiarazione d’incasso.
Dall’1.1.2000
La liquidazione dell’IVA è effettuata direttamente dal soggetto in esame, con versamento trimestrale mediante mod. F24, sulla base dei proventi commerciali annotati nell’apposito modello di cui al DM 11.2.1997.