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Soci di SRL

B

Barbara

Ospite
I soci della SRL per cui lavoro percepiscono una retribuzione come co.co.co per l'attività di consulenza di direzione che prestano nella società.

I loro contratti scadono il 31/12/03. Ovviamente non possono rientrare nel contratto a progetto e il consulente del lavoro mi dice che la cosa corretta da fare (a parte il lavoro dipendente) è l'iscrizione alla gestione separata commercianti e continuare a erogare il compenso come co.co.co.

Qualcuno me lo conferma oppure mi indica altre soluzioni?

Grazie in anticipo e saluti a tutti.

Barbara

[%sig%]
 
INDIVIDUARE L'INQUADRAMENTO DELLA SRL SE E' CONFIGURAMILE NEL TERZIARIO O SE ARTIGIANA, SE RIENTRA NELLA TIPOLOGIA SOPRA ESPOSTA BISOGNERA' VEDERE QUANTE PERSONE HA ALLE DIPENDENZE, SE LA SOCIETA' PUO SVOLGERE L'ATTIVITA' CON IL PERSONALE DIPENDENTE I SOCI POSSONO SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO IN MODO NON PREVALENTE? SE SI NON DEVONO ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPATATA IVS/COM O IVS/ART VEDI SITO INPS E L'ULTIMA SENTENZA IN MERITO
 
Grazie Francesco.
l'inquadramento è senz'altro terziario (servizi) e la società ha 9 dipendenti che vengono coordinati e rispondono ai soci.
i soci prestano la loro attività in modo prevalente (non hanno altri lavori).

Che ne dici? non mi sembra che rientrino nella tipologia che non deve iscriversi alla gestione separata.

Ciao,
Barbara

[%sig%]
 
La normativa dice che i vecchi contratti di collaborazione mantengono la loro efficacia fino alla loro scadenza e in ogni caso non oltre il 24.10.2004.

Poichè i contratti scadono il 31.12.2003, essi dovranno essere rinnovati dal 01.01.2004.

Essi sicuramente rientreranno nei nuovi contratti a progetto.
Il compenso è fiscalmente assimilato a quello dipendente(art.47 tuir) e dunque emissione busta paga e cud.

ciao

Ps. i contratti di collaborazione coordinata non esistono più(tranne quelli che non sono ancora scaduti e in ogni caso non oltre il 24.10.2004, tranne accordi sindacali)
 
Questo potrebbe esserti utile:


COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LE NOVITA’ DELLA LEGGE
BIAGI – I RIFLESSI NELL’IMPRESA


LE REGOLE VIGENTI

1) AMMINISTRATORE SENZA PARTITA IVA (SOCIO, PENSIONATO, DIPENDENTE,
ECC.)
· il rapporto di collaborazione coordinata non rientra nel campo di applicazione IVA
· il compenso è fiscalmente assimilato a quello dipendente
· emissione della busta paga e del CUD

2) AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA ABILITATO
La circolare N. 105 del 12/12/2001 afferma:
la prestazione di amministratore, sindaco, revisore, partecipazione a collegi ecc..
se esercitata nell’ambito dell’attività professionale
· non è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente – art.47 - 48 DPR 917
· è soggetta alle disposizioni previste per i redditi di natura professionali – art.49 - 50

Amministratore di società
D. Si chiede di conoscere il trattamento fiscale applicabile ai compensi corrisposti nel corso del
2001 per l’attività di amministratore di una srl ad un soggetto esercente l’attività professionale di
ragioniere, alla luce delle interpretazioni fornite con la circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001.
R. La lettera c-bis) dell’articolo 47, comma 1, del Tuir, introdotta dall’articolo 34 della legge n.
342 del 2000, stabilisce che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente i compensi derivanti da
rapporti di collaborazione sia “ tipici ” (uffici di amministratore di società ed enti, sindaco e
revisore, ecc) che “atipici” (altri rapporti di collaborazione) a condizione che detti uffici e
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali dell’attività di lavoro dipendente o
nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
Con la circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, modificando parzialmente le interpretazioni
fornite da questa amministrazione con le precedenti circolari, è stato chiarito che anche i compensi
percepiti per l’attività di amministrazione di società ed enti possono essere assoggettati alla
disciplina prevista per i redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo qualora, per l’esercizio
dell’attività di collaborazione, sono necessarie conoscenze direttamente collegate all’attività di
lavoro autonomo svolto.
Tale valutazione può essere operata tenendo in considerazione, in via prioritaria, quanto disposto
dai singoli ordinamenti professionali e comunque quando l’incarico di amministratore di una
società o di un ente è svolto da un professionista che esercita una attività oggettivamente connessa
alle mansioni tipiche della propria professione abituale.
Ricorrendo tali presupposti, quindi i compensi percepiti in relazione a tale attività devono essere
assoggettati alla disciplina fiscale prevista per i compensi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale. Com’è noto tale qualificazione fiscale comporta, tra l’altro, la necessità di
assoggettare detti compensi ad imposta sul valore aggiunto ed includerli nella base imponibile da
assoggettare a tassazione ai fini dell’Irap dovuta dal professionista omissis……


3) COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATIPICA
Trattasi del soggetto il quale presta la prestazione per conto di un’impresa/lavoratore
autonomo nell’ambito di un rapporto specifico di collaborazione senza vincolo di
subordinazione – è la casistica più difficile da individuare in quanto è spesso confondibile
ad un rapporto di lavoro dipendente.


NOVITA’ IN VISTA DA SETTEMBRE 2003


LEGGE BIAGI - N.30 DEL 14 FEBBRAIO 2003 - ART 4
1) Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle
tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale,
accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
OMISSIS………………
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la
durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o
più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione, nonché l’indicazione di un corrispettivo, che deve essere
proporzionale alla qualità e quantità del lavoro
2) differenziazione rispetto ai lavori meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia
superiore a 5.000 euro
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori,
con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche nel quadro di intese collettive
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di
legge

Il Governo ha altresì approvato il decreto legislativo contenente
· le nuove regole in materia di lavoro (in vigore ottobre 2003)
Le nuove regole sulla collaborazione coordinata sono contenute negli artt. da 61 a 69

LAVORO A PROGETTO – UNA NUOVA FORMA PRESTO IN VIGORE
La novità interessa
· esclusivamente il soggetto il quale presta la prestazione per conto di un’impresa/lavoratore
autonomo nell’ambito di un rapporto specifico di collaborazione senza vincolo di
subordinazione e sarà riconducibile a specifiche forme contrattuali alternative
· progetto specifico
· programma di lavoro
con la presenza essenziale di
Þ un committente impresa/lavoratore autonomo
Þ una persona fisica
per la gestione a tempo di una specifica prestazione lavorativa

Il contratto di lavoro a progetto
da stipularsi in forma scritta - deve contenere , ai fini della prova
· durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro
· progetto o programma di lavoro, o fasi di esso
· il corrispettivo e i criteri per la determinazione
· i tempi e le modalità di pagamento e i rimborsi spese
· le forme di coordinamento del lavoratore a progetto della prestazione lavorativa, che in ogni
caso non può pregiudicarne l’autonomia lavorativa
Il compenso corrisposto al collaboratore a progetto deve essere proporzionato alla quantità e
qualità di lavoro eseguito tenendo conto dei compensi congrui normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo.



Il collaboratore a progetto
· può svolgere la sua attività a favore di più committenti salvo accordo tra le parti di esclusiva
· non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti
Il contratto di lavoro
· si risolve alla ultimazione del progetto o del programma
· salvo la risoluzione prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo le diverse
causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale
Qualora tale rapporto di collaborazione non sia individuabile in un progetto o programma di
lavoro, tale prestazione è considerata di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di
inizio del rapporto.

IPOTESI DI CONTRATTO
scritto ai fini della pattuizione del compenso e della definizione degli obblighi reciproci
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Oggetto: incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Facendo riferimento alle intese con Lei intercorse e in considerazione della sua disponibilità a
soddisfare le ns. esigenze, riportiamo gli estremi dell’accordo.
1. La società……..affida a ………….., residente in……, via……., codice fiscale…….., l’incarico
di………da svolgere presso ………(la sede della società, associazione……………) in……..,
Via……..
2. L’incarico ha carattere di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di
subordinazione e, quindi, al di fuori di ogni rapporto di lavoro subordinato, si svolgerà
nell’ambito delle direttive organizzative e tecniche RELATI VE AL PROGETTI DI LAVORO
…………………………….
3. Sarà Sua cura mantenerci costantemente informati dell’andamento della propria attività
nell’ambito dell’incarico con le modalità e i tempi che saranno di volta in volta concordati.
4. Ella si dovrà attenere alle istruzioni che Le saranno impartite, operando di concerto con i ns.
incaricati
5. Salvo quanto previsto dal successivo punto 6, il presente accordo decorrerà dal………AL ……...
salvo preavviso da comunicarsi entro il…..
6. La ns. società potrà risolvere il presente accordo, previa semplice comunicazione scritta, nel
caso in cui Ella non fosse in condizione di prestare la Sua attività per un periodo di….giorni
anche non consecutivi nell’arco dell’anno.
7. Quale compenso per le attività che Lei dovrà svolgere, viene fissato l’importo di complessive
lire……(……….) al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
8. L’importo MENSILE verrà corrisposto per ciascuna, al netto della ritenuta fiscale e delle
ritenute previdenziale legge n. 335/95 e INAIL a suo carico.
9. Nessuna modifica o integrazione del presente accordo sarà valida se non concordata per
iscritto
10. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
11. Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e
risoluzione dello stesso sarà sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre
membri, nominato uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due, o
in difetto di loro accordo, dal presidente del tribunale di……… Il collegio arbitrale giudicherà
secondo diritto e il suo lodo, reso in conformità alle norme del codice di procedura civile, sarà
inappellabile. Il collegio arbitrale avrà sede.

NORMA TRANSITORIA PER I CONTRATTI IN ESSERE – ART. 86 1° COMMA
Il contratto stipulato con il collaboratore atipico prima dell’entrata in vigore delle nuove regole,
non riconducibile ad uno specifico progetto di lavoro, rimane valido fino alla scadenza
contrattuale ma non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

ASPETTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

In attesa della prevista modifica delle norme tributarie e contributive, in materia di compensi
ad amministratori ecc, tale figura di “collaboratore atipico“(lavoro a progetto) sarebbe soggetto
· alle regole fiscali previste dagli artt. 47 – 48 DPR 917/1986
· alla contribuzione INPS del 10% o 14% - legge n. 335/1995
· alla iscrizione obbligatoria INAIL




ATTENZIONE - SONO ESCLUSE DALLE NOVITA’
le prestazioni relative
1) agli amministratori e sindaci delle società e i partecipanti a collegi e commissioni

COMPENSI AMMINISTRATORE
commercialisti e ragionieri · reddito di lavoro autonomo:
· fattura – ritenuta 20% - IVA 20%
· contributo professionale

Altri professionisti con albo · lavoro autonomo se l'attività è compresa tra le
mansioni abituali o è connessa:
· fattura – ritenuta 20% - IVA 20% -
· contributo professionale

Categorie senza albo · reddito assimilato di lavoro dipendente:
· busta paga



2) alle professioni intellettuali
per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali

3) ai lavori occasionali
di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nell’anno
non sia superiore a 5.000 euro(fiscalmente rientrano tra i redditi diversi art.81 tuir e niente gestioone separata inps)

4) la collaborazione coordinata e continuativa rese a favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali

5) a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia

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