Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Soci amministratori di s.n.c.

Silvan

Utente
Recentemente ho appreso che non necessariamente uno o più soci di una società in nome collettivo, debba essere amministratore, potendosi riservare tali funzioni anche solamente ad uno od alcuni di essi. Ove si optasse per tale soluzione in casi specifici, come verrebbe considerato il regime di responsabilità personale e patrimoniale di quei soggetti che non s'ingerirebbero nell'amministrazione? Essendovi già, come noto, nel nostro ordinamento, una figura di soggetto collettivo, non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, che consente la coesistenza di soci amministratori, illimitatamente e solidalmente responsabili, con la società, delle obbligazioni sociali e soci di capitale (società in accomandita semplice), una snc con le caratteristiche delle quali si tratta, verrebbe assimilata alla sas, sotto quell'aspetto? Esiste letteratura in materia?

Grazie
 
Riferimento: Soci amministratori di s.n.c.

Ciao Silvan.
L'art. 2291 del Codice Civile ci dice che nella snc tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e che il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
L'art. 2298 del Codice Civile ci dice che l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
Quindi, da queste disposizioni e dalla loro lettura collegata mi sento di dedurre due principi:
il primo è costituito dal fatto che le responsabilità nei confronti dei terzi saranno sempre illimitate, al massimo i soci possono disciplinare i loro rapporti , ma ciò vale solo, appunto, tra loro (ma allora cambio tipo di società, non mi vado a complicare la vita con patti para sociali, non ti sembra?).
Il secondo principio è quello che se vi sono delle limitazioni nelle attività amministrative e sono iscitte al registro delle imprese, tali limitazioni hanno effetto nei confronti di tutti e quindi, ad es. un contratto sottoscritto da un socio con limitazioni di poteri o senza il ruolo di amministratore è nullo ... niente a che fare con la responsabilità solidale e illimitata che rimane sempre e comunque.
Scusa la prolissità ma non sono riuscita a esprimermi in modo più stringato ... spero di essere riuscita a trasmetterti il mio pensiero.
Ciao
Nicoletta
 
Riferimento: Soci amministratori di s.n.c.

Grazie Nicoletta, brave, gentile e adorabile. Non so come ringraziarti... anzi veramente lo so, ma non vorrei che qualcuno moooolto geloso mi spaccasse la faccia. Peccato (peccato per me ovviamente) :smile1:
 
LV 2010 new package beat.

The lv bags of season less LV replica handbags classic decorative pattern, the logo is replaced by the improved after the concept of replica lv handbags, backpacks of appear in this hall in, Design is quite simple.But can bring a high sense of leather and large capacity of practical function, In leather aspect is the key of an ostrich.
 
Alto