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Smaltimento fiori recisi appassiti

Salve a tutti, chiedo un parere di esperto su una questione che mi ha sempre creato problemi. Possiedo un negozio che rivende fiori e piante da appartamento; qualche volta capita che i fiori che compro non vengano venduti e che appassiscano, per cui io sono costretto a buttarli via. Come posso giustificare al fisco questo mancato guadagno? Anzi si tratta di una vera e propria perdita. Ringrazio tutti coloro che mi daranno delucidazioni in merito.
 
Riferimento: Smaltimento fiori recisi appassiti

Nel caso di distruzione volontaria dei beni (strumentali o di magazzino) al fine di eliminarli dal processo produttivo (o di trasformarli in beni di più modesto valore economico), occorre seguire un particolare iter amministrativo atto a fornire la certezza e la precisione invocate dalla norma generale per considerare effettivamente usciti dal patrimonio dell'impresa i beni distrutti (DPR 441/97).
In particolare l'imprenditore deve:
- inviare almeno 5 giorni prima dell'inizio delle operazioni di distruzione una comunicazione scritta all'Ufficio delle Entrate o, in mancanza, all'Ufficio delle imposte dirette, e al Comando della Guardia di Finanza competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione. In attesa dell'approvazione dello specifico modello, la comunicazione deve essere fatta in carta libera;



- specificare nella comunicazione, il luogo, la data e l'ora in cui si procederà alle operazioni, le modalità di distruzione, la quantità, qualità e ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare, l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione;

- essere in possesso di un verbale (da cui devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati) redatto da pubblici funzionari, ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione. La presenza dei funzionari degli Uffici deve costituire la regola: essi devono, infatti, riscontrare per iscritto, anche a mezzo fax, la comunicazione del contribuente, confermando, in tal modo, la propria presenza alle operazioni (Circ. Min. 19 ottobre 1998 n. 241/E). Nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a 5.164,57 euro, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- emettere il documento di trasporto, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Nel caso di distruzioni ricorrenti per alterazione naturale del bene non vi è alcun obbligo di comunicazione né alla GdF né all'Agenzia delle Entrate per la distruzione o il deperimento (C.M. 29.9.88 n. 23/9/012; R.M. 561445 del 23.12.91 e 500115 del 18.2.92).
 
Riferimento: Smaltimento fiori recisi appassiti

vabeh contabile.. ma qui si parla di cali fisiologici della merce, tollerati dal fisco seppur in certe misure (per es. far passare le vendite in "nero" per calo fisiologico non ci sta proprio :D )
sta a vedere che tutte le volte che il fruttivendolo od il fiorista buttano le mele marcie o le rose appassite devono chiamare la finanza :eek:

ciao
 
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