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Sgravi a favore del locatario per affitto a canone concordato e cedolare secca al 10%

BT78

Utente
Buongiorno,
gradirei qualche chiarimento sulla locazione (sono il locatore) a canone concordato (comune di Torino) con regime di cedolare secca (al 10%).

E' giusta la mia interpretazione riguardo le due seguenti agevolazioni per il proprietario?

a) riduzione del 30% del reddito imponibile ai fini Irpef dei fabbricati, qualora nella dichiarazione dei redditi vengano indicati gli estremi della registrazione del contratto di locazione, inerenti alla dichiarazione IMU per il comune in cui è ubicato l’immobile.
-> Significa che la rendita del fabbricato (non della locazione, per intenderci Quadro B del mod.730) in dichiarazione dei redditi viene diminuita del 30% ? Vale anche sulla pertinenza locata insieme all'alloggio?

b) riduzione del 75% dell’aliquota Imu e Tasi del Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in locazione a canone concordato
-> Il comune di Torino consente una riduzione IMU, in caso di contratto a canone concordato, da aliquota 10.60 p.m. a 4.31 p.m. solo per l'abitazione e non per la pertinenza. Ciò significa una riduzione del 60%: come mi devo comportare? Il 75% è un'indicazione di massima e ogni comune può applicare le due regole locali ? Premetto che il modello 8-bis per le riduzione IMU parla chiaramente di riduzione a 4.31 p.m.

Grazie mille.
 
a)
8’  immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato” (art. 2, comma 3, art. 5,c omma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare seccav a barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento;
 immobile, dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 marzo 2014) della legge di conver￾sione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere barrata la casella di colonna 13 “Stato di emergenza

b) dalla delibera aliquote..
(*) l’aliquota indicata tiene già conto della riduzione del 25% operata sull’aliquota deliberata nel 2015 pari al 5,75 per mille
 
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