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servizi intracomunitari

L

lucia

Ospite
Sto registrando una fattura ricevuta di un albergo in Germania, volevo sapere se devo emettere autofattura (servizi intracee).
Io ho sempre e solo emesso autofatture per acquisiti di beni o prestazioni di servizio accessorie all'acquisto degli stessi, ma in questo studio hanno sempre fatto autofattura per ogni servizio intracee.
Potrei sapere qual è la cosa giusta da fare ed i relativi riferimenti normativi?
Grazie.
 
prova a vedere questa normativa


Titolo del provvedimento:
Attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche
alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.


Preambolo


Titolo:
Preambolo

Testo: in vigore dal 31/08/2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire la citata
direttiva 2000/65/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della
legge stessa;
Vista la direttiva 2000/65/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 17
ottobre 2000, relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul
valore aggiunto, modificativa della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;
Visti gli articoli 17, 35, 38-ter e 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti,
rispettivamente, i soggetti passivi, l'inizio, la variazione e la cessazione
dell'attivita', l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti e
l'ufficio competente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
Visti gli articoli 44 e 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
concernente rispettivamente i soggetti passivi e i depositi fiscali
nell'ambito della disciplina I.V.A. applicabile negli scambi intracomunitari;
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
del 10 novembre 1997, n. 441, concernente le formalita' da osservare per la
nomina del rappresentante fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n.
404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di
collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di
documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i
singoli tributi, nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi
connessi ad adempimenti fiscali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

art. 1


Titolo:
Modifica della disciplina I.V.A. relativa al debitore dell'imposta

Testo: in vigore dal 31/08/2002

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in
materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni
effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non
residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato
nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi
derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore
aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del
rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si
sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel
territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette
all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti
che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le
disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai
sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori
esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si
siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, ne' abbiano
nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono
adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello
Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni
di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti
non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono
adempiuti dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di
imprese, arti o professioni.";
b) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:
"Art. 35-ter (Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del
soggetto non residente). - 1. I soggetti non residenti nel territorio dello
Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere
gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore
aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente,
prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il
suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il
luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui
l'attivita' e' esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione,
ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa,
nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata; gli elementi di cui
alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad
effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il numero di
identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il
codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato estero di
stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti
dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in
cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato
in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in
ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non
residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente
articolo sono redatte in conformita' al modello stabilito con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente
articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita' di impresa,
arte o professione in altro Stato membro della Comunita' europea o in un
Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la
reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a
quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo
1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92
del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in
materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia
delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa
rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001,
n. 404.";
c) all'articolo 38-ter, primo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: "senza stabile organizzazione in Italia e senza
rappresentante nominato" sono sostituite dalle seguenti: "che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano
nominato un rappresentante";
2) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e
servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili
organizzazioni in Italia.";
d) all'articolo 40, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio
competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.".

art. 2


Titolo:
Disposizioni normative di coordinamento

Testo: in vigore dal 31/08/2002

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, lettera b), le parole da: "di cui" a: "quelle" sono
soppresse; dopo la parola: "residenti" sono soppresse le seguenti: "e senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato" e la parola: "stesso",
infine, e' sostituita dalle seguenti: "dello Stato";
2) al comma 4 le parole: "da un rappresentante fiscale nominato ai
sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." sono sostituite dalle seguenti:
"direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo
35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo
comma, del medesimo decreto.";
b) All'articolo 50-bis il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori
dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini
dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni
concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non
residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia' nominato
un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi
direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al
presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di
un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non
residenti da essi rappresentati.".

art. 3


Titolo:
Entrata in vigore

Testo: in vigore dal 31/08/2002

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[%sig%]
 
Grazie!
Ma alla fine sono più confusa che persuasa!!!!!!!!!1
Autofattura o no???

Grazie
 
Grazie!
Ma alla fine sono più confusa che persuasa!!!!!!!!!1
Autofattura o no???

Grazie
 
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