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sentenza Cassazione n. 25698 del 9 settembre 2022 dividendi esteri

kety87

Utente
Buongiorno a tutti,

Secondo la sentenza della corte di Cassazione dello scorso settembre, viene riconosciuto, a certe condizioni, il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti da una società estera a favore di una persona fisica residente in Italia in relazione a una partecipazione non qualificata dalla stessa detenuta, sebbene gli stessi siano stati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva nel nostro Paese.
Sembra che finalmente quindi sia stata fatta giustizia sulla doppia imposizione sui dividendi di società estere. E' possibile quindi detrarre quanto versato in eccedenza rispetto al 25% sui dividendi?

esempio: nel 2022 ho ricevuto da società A (quotata al NYSE) 100 USD in dividendi. 15 USD (il 15%) sono stati trattenuti alla fonte, il mio intermediario (sede estera) me ne ha quindi accreditati 85. Nella dichiarazione di quest'anno dovrei pagare al fisco il 26% di 100 USD (altri 26 USD convertiti in eur) e quindi andrei a pagare un totale di 41 USD in tasse, la bellezza del 41%.
Secondo la sentenza della cassazione dovrei pagare massimo il 26%, quindi dovrei al fisco italiano "solo" 11 USD, dato che 15 USD sono già stati pagati. Posso veramente fare così?

Grazie!
 
Il pensiero dell'Agenzia delle Entrate al riguardo (circ. 9/E/2015, Ris. 36/E e 300/E del 2019) è quello di riconoscere il credito d'imposta ex art. 165 del TUIR solo nel caso in cui il reddito di fonte estera entri a far parte del reddito complessivo del contribuente. Nel caso in questione ciò non è possibile poiché il reddito di fonte estera è assoggettabile unicamente ad imposta sostitutiva. La sentenza 25698/2022 interviene proprio su tale aspetto, dovendosi riconoscere il credito d'imposta nel caso di sottoposizione del reddito di fonte estera a imposta sostitutiva poiché unica modalità di tassazione prevista dalla legge e non perché è stata richiesta del contribuente, richiesta che normalmente è presente nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e il Paese estero della fonte (gli USA nel caso in questione) quale esclusione dell'applicazione del credito d'imposta.
Ad oggi, che a me risulti, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito nella propria prassi tale orientamento, sicché il contribuente che volesse applicare il credito d'imposta ex art. 165 del TUIR si esporrebbe a contestazioni.
Saluti.
 
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