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Segnalazione LACUNA NELLA NORMA su dichiarazione in Italia di redditi francesi. Ravvisata parziale doppia imposizione e perdita agevolazione 1°casa

Buongiorno
Ritengo di aver evidenziato una svista fiscale di notevole importanza.
Essendo la materia complessa e molto articolata sono disponibile al fine di poterLe fornire tutti i ragguagli necessari.
Nel mese di giugno 2018 accingendomi a compilare la mia dichiarazione dei redditi mi sono accorta di un'anomalia, di un caso non contemplato a discapito dei contribuenti, relativa alla tassazione sui redditi di locazione francese ed esenzione prima casa.
Ritengo che questa lacuna interessi moltissimi ignari contribuenti convinti che pagando le tasse sugli affitti in Francia non ne pagano in Italia poiché è in vigore la Convenzione contro le Doppie Imposizioni. Dico ignari perché se a questi redditi se ne aggiungessero altri con deduzioni e detrazioni, il problema verrebbe visivamente celato, assorbito dai calcoli più complessi, ma permarrebbe a tutti gli effetti.
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Nella precisione :
"""""……..La direttiva fa riferimento a reddito estero, ma non vi è distinguo tra reddito estero con convenzione contro le doppie imposizioni e reddito estero senza convenzione, due tipologie di reddito estero completamente differenti

se in dichiarazione si aggiunge al reddito complessivo anche il reddito francese, il reddito francese viene nuovamente tassato sia per l’Irpef che per le addizionali Irpef alla percentuale di tassazione italiana.

Riportando poi il risultato del reddito complessivo nel quadro CE e, seguendo le istruzioni, si procede al calcolo del credito d’imposta estera , ma si ottiene solo un parziale credito d'imposta estera su imposta italiana Irpef scaturita e nessun credito d'imposta estera su addizionali italiane Irpef scaturite.

Poiché è palesemente concesso detrarre SOLO UNA PARTE delle tasse già pagate in Francia commisurate al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo e NON A TOTALE copertura della tassazione del reddito francese scaturito in Italia, il contribuente è ingiustamente obbligato a pagare nuovamente altre tasse su un reddito estero già ampiamente tassato nello Stato in cui l'immobile è situato e nonostante sia in vigore la Convenzione n.20 del 07/01/1992 .

Pertanto ne consegue un'ulteriore parziale doppia tassazione italiana a cui viene aggiunta la tassazione conseguita dalle addizionali Irpef su un reddito non italiano.

E seguendo la normativa vigente, semplicemente con un reddito di cedolare secca, abitazione principale e reddito Francia, il contribuente PERDE L'AGEVOLAZIONE PREVISTA PER LEGGE SULLA DEDUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE/BENEFICIO FRANCHIGIA SULLA PRIMA CASA (articolo 10, comma 3-bis, del TUIR)"""..........

A mio avviso un iter simile alla tassazione/dichiarazione della cedolare secca risolverebbe il problema della parziale doppia imposizione sui redditi esteri e/o della parziale perdita della deduzione sull'abitazione principale, naturalmente andando per differenza con quanto pagato in Francia. In caso di risultato di maggior tassazione dovuta in Italia il contribuente è obbligato a pagare il disavanzo, al contrario se il risultato è una minor tassazione dovuta in Italia, per quanto pagato in più in Francia il contribuente non va a rimborso. Tale sistema non andrebbe così ad incidere sulla deduzione prima casa e sulla tassazione dei redditi italiani.

Oppure un'applicazione simile alla patrimoniale su immobili esteri quadro RW1, e precisamente: compensando tutta l’imposta Irpef, addizionali comprese, con quanto già pagato in Francia.



Si ritiene manifesta una palese PARZIALE DOPPIA IMPOSIZIONE che viene meno all'applicazione delle disposizioni della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni e/o che fa perdere al contribuente il beneficio della franchigia sull'abitazione principale riconosciuto per Legge e si ritiene sussista un errore nella normativa vigente rapportata alla convenzione contro le doppie imposizioni
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A fronte di quanto sopra esposto, mi sono rivolta in prima battuta all'Agenzia delle Entrate dove è stata, sì, ravvisata un'anomalia, una situazione che parrebbe non essere stata contemplata, ma mi hanno informato che trattandosi di norme, di circolari, di leggi, l'Agenzia delle Entrate non può intervenire in merito, tanto meno modificarle ma deve applicare la Legge. Mi ha ribadito che la competenza e facoltà è unicamente del Ministero e del Governo.
A quel punto mi sono attivata inviando moltissime mail a tutti gli organi politici e di controllo di cui sono riuscita a reperire l'indirizzo.
Ho ricevuto risposta anche dal Ministero delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio IV dove conferma quanto da me esposto, ne prende atto e dichiara di portare la mia problematica all'attenzione dell'autorità politica. Ora ho chiesto loro un aggiornamento e mi hanno risposto che la questione è stata portata all’attenzione dell’Ufficio Legislativo Finanze.
Ho anche inoltrato istanza di Interpello all'Agenzia delle Entrate per avere un parere scritto e la loro risposta è in linea con quella ricevuta dal Ministero.
In data 17/01/19 è stata presentata al Mef un'interrogazione orale 3-00442
La mia segnalazione è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 12-09-18 in prima pagina della sezione Norme e Tributi e sul Secolo XIX del 13-09-18 e su altri quotidiani. Sono stata contattata da Aska News e da Striscia la Notizia.
e molto altro ancora.........
 
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