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SCRITTURE CONTABILI DEL DEBITORE CEDUTO

Buongiorno a tutti,
non sò se avete esperienza in merito alla tematica della cessione dei crediti... è la prima volta che mi trovo ad affrontare il problema e avrei bisogno di un consiglio.

Una nostra azienda cliente ha ricevuto comunicazione scritta da parte del proprio istituto bancario, tramite formale notifica a mezzo pec, con la quale quest'ultimo avvisava di essere divenuto soggetto cessionario pro-solvendo di un credito che un fornitore vantava nei suoi confronti

Quale scritture contabili dovranno essere redatte da parte della nostra azienda cliente, in veste di soggetto debitore ceduto, nel momento in cui riceve tale comunicazione? Il debito rimane sempre verso lo stesso fornitore oppure devo evidenziare un passaggio di debito dal fornitore cedente il credito all'istituto bancario cessionario?

Grazie in anticipo :)
 
Buongiorno a tutti,
non sò se avete esperienza in merito alla tematica della cessione dei crediti... è la prima volta che mi trovo ad affrontare il problema e avrei bisogno di un consiglio.

Una nostra azienda cliente ha ricevuto comunicazione scritta da parte del proprio istituto bancario, tramite formale notifica a mezzo pec, con la quale quest'ultimo avvisava di essere divenuto soggetto cessionario pro-solvendo di un credito che un fornitore vantava nei suoi confronti

Quale scritture contabili dovranno essere redatte da parte della nostra azienda cliente, in veste di soggetto debitore ceduto, nel momento in cui riceve tale comunicazione? Il debito rimane sempre verso lo stesso fornitore oppure devo evidenziare un passaggio di debito dal fornitore cedente il credito all'istituto bancario cessionario?

Grazie in anticipo :)

Ciao Studio2014: concordo in pieno con quanto scritto da Giuseppe (che saluto); la titolarità del credito rimane al fornitore il quale, nella cessione pro-solvendo, garantisce la solvibilità del debitore che, se non paga, gli fa subire le azioni di regresso della banca.
Inoltre mi sembra di ricordare che, nella cessione del credito, il debitore deve essere d'accordo: quindi deve esserci una corrispondenza precedente con richiesta di autorizzazione e conseguente accettazione.
Ciao - Gianni
 
Ciao Studio2014: concordo in pieno con quanto scritto da Giuseppe (che saluto); la titolarità del credito rimane al fornitore il quale, nella cessione pro-solvendo, garantisce la solvibilità del debitore che, se non paga, gli fa subire le azioni di regresso della banca.
Inoltre mi sembra di ricordare che, nella cessione del credito, il debitore deve essere d'accordo: quindi deve esserci una corrispondenza precedente con richiesta di autorizzazione e conseguente accettazione.
Ciao - Gianni

Ciao Gianni,
leggo solo ora la tua risposta.
Ti ringrazio.
Buone feste
 
Concordo anch'io sul fatto che non bisogna fare nulla.
Non sono però d'accordo sulla ipotetica rilevazione ai conti d'ordine, visto che tra l'altro non esistono più.
Saluti.
 
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