sull'argomento in un altro forum:
solo per chi aderisce al concordato preventivo l'obbligo è sospeso... ma in vigore.. se il cliente la richiede, le ricevute o gli scontrini van fatti..
In tema di concordato preventivo, tra le ipotesi di modifica che potrebbero essere introdotte nella legge Finanziaria 2004 si evidenziano:
a) l’introduzione della fattura ai privati tra i documento il cui obbligo di emissione è sospeso per effetto dell’adesione al concordato;
b) la riduzione delle percentuali di maggiorazione dei ricavi e dei redditi di riferimento per l’accesso all’accordo;
c) l’allargamento delle sterilizzazioni dei poteri di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti concordatari;
d) l’introduzione della sospensione immediata della licenza commerciale o dell’autorizzazione per i soggetti che, pur non aderendo al concordato preventivo, risultano inadempienti riguardo all’obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali.
D.L. 269/2003
· Con decorrenza dal 2.10.2003 è stata abolita la sanzione a carico del destinatario dello
scontrino o della ricevuta fiscale che, all’atto del controllo all’uscita dell’esercizio commerciale, sia sprovvisto del documento fiscale.
L’art. 33, c. 1 del D.L. n. 269/2003 aumenta dal 100% al 150% dell’imposta relativa
all’importo non documentato, la sanzione prevista dall’art. 6, c. 3 del D. Lgs. n. 471/1997, relativa alla mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali, ovvero per l’emissione degli stessi per importi inferiori al reale.
attenzione poi agli obblighi previsti dal Provv. 28 luglio 2003 (Gazz. Uff. n. 221 del 23 settembre 2003) sulla manutenzione obbligatoria annuale dei registratori di cassa.
ciao...