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scontrini fiscali

ANISE

Utente
ciao a tutti,
volevo chiedere.....
ho uno scontrino fiscale per l'acquisto di una lampadina che serve per un macchinario.
Per la registrazione di questo scontrino che conto e' meglio utilizzare costi vari o manutenzione ord. macchinari?
Altro scontrino/ricevuta fisc. per il lavaggio di un auto aziendale
il conto e' costi vari o manutenzione e riparazione automezzi?
Grazie
 
ciao a tutti,
volevo chiedere.....
ho uno scontrino fiscale per l'acquisto di una lampadina che serve per un macchinario.
Per la registrazione di questo scontrino che conto e' meglio utilizzare costi vari o manutenzione ord. macchinari?
Altro scontrino/ricevuta fisc. per il lavaggio di un auto aziendale
il conto e' costi vari o manutenzione e riparazione automezzi?
Grazie
Buongiorno Anise,
SCONTRINO:lo scontrino fiscale, a mio avviso, denota una vendita effettuata a cliente finale (privato di norma) per cui l'iva "rimane sul groppone". Anche sul fronte costo, dubito che si possa dedurre se lo stesso è suffragato solo dallo scontrino - occorre la fattura o almeno una ricevuta fiscale.
RICEVUTA FISCALE: provvedi a completare il documento con i dati aziendali della ditta cliente; il lavaggio ritengo possa essere considerato una manutenzione dell'automezzo - altrimenti io ho sul piano dei conti le "spese varie deducibili" conto che peraltro si alimenta con importi modesti.

Ciao - Gianni
 
ciao a tutti,
volevo chiedere.....
ho uno scontrino fiscale per l'acquisto di una lampadina che serve per un macchinario.
Per la registrazione di questo scontrino che conto e' meglio utilizzare costi vari o manutenzione ord. macchinari?
Altro scontrino/ricevuta fisc. per il lavaggio di un auto aziendale
il conto e' costi vari o manutenzione e riparazione automezzi?
Grazie

Ciao Gianni, Anise,
Provo a fornire la mia umilissima opinione al riguardo.
Allora in assenza di fattura direi che il costo non è deducibile e ovviamente non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. Ritengo che la ricevuta fiscale rilasciata all'acquirente, anche se "parlante" o intestata, non possa essere considerata una prova tangibile del sostenimento del costo ai fini fiscali. Le stesse considerazioni valgono per le spese documentate da semplici scontrini.
Dal punto di vista contabile, l'acquisto di una lampadina andrei ad inserirlo in un conto tipo "materiali per macchinari", mentre il servizio di lavaggio in "manutenzioni autovetture", quest'ultimo deducibile ai fini IRES al 40%. Ovviamente queste registrazioni andrebbero fatte nel caso gli acquisti menzionati fossero regolarmente fatturati. In assenza di regolare emissione della fattura registrerei invece gli importi delle ricevute fiscali/scontrini come "spese indeducibili". Ciao.
 
Ultima modifica:
Ciao Gianni, Anise,
Provo a fornire la mia umilissima opinione al riguardo.
Allora in assenza di fattura direi che il costo non è deducibile e ovviamente non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. Ritengo che la ricevuta fiscale rilasciata all'acquirente, anche se "parlante" o intestata, non possa essere considerata una prova tangibile del sostenimento del costo ai fini fiscali. Le stesse considerazioni valgono per le spese documentate da semplici scontrini.
Dal punto di vista contabile, l'acquisto di una lampadina andrei ad inserirlo in un conto tipo "materiali per macchinari", mentre il servizio di lavaggio in "manutenzioni autovetture", quest'ultimo deducibile ai fini IRES al 40%. Ovviamente queste registrazioni andrebbero fatte nel caso gli acquisti menzionati fossero regolarmente fatturati. In assenza di regolare emissione della fattura registrerei invece gli importi delle ricevute fiscali/scontrini come "spese indeducibili". Ciao.
Ciao Alex ben ritrovato: in merito alle tue osservazioni, rispettosamente dissento. E' chiaro che con la fattura il costo è documentato e l'iva ben evidenziata. Ma ci sono costi perfettamente deducibili civilisticamente non suffragati da fattura (la banca x gli interessi passivi mica ti fa fattura... inoltre le schede carburanti a mio avviso sono documenti "ibridi"...). Per lo scontrino della lampada, sinceramente io lo cestinerei. Per la ricevuta del lavaggio, se in essa c'è la targa del mezzo io la passerei fra i documenti contabili (iva a costo chiaramente); poi in sede di ddrr si vede la deducibilità, ma civilisticamente li passerei tranquillamente. Senza polemica (lontano da me l'intenzione di "passarti avanti"), quando hai un attimo leggiti la circolare ADE 25/E del 19/05/2010 - parla dei alberghi e ristoranti, ma a mio avviso è uguale: se il costo è inerente e giustificato da ricevuta, esso è deducibile.
Ciao - Gianni
 
Forse è meglio che utilizzo il conto costi vari indetraibili....
perche' sono scontrini non ho nessuna fattura!
Ma ad es. ho uno biglietto dell'autostrada quello che rilasciano al casello
anche quello va registrato costi vari indetraibili?
Non ho richiesto nessuna fattura a Autostrade ho solo l'attestato di transito.
grazie a tutti
 
Forse è meglio che utilizzo il conto costi vari indetraibili....
perche' sono scontrini non ho nessuna fattura!
Ma ad es. ho uno biglietto dell'autostrada quello che rilasciano al casello
anche quello va registrato costi vari indetraibili?
Non ho richiesto nessuna fattura a Autostrade ho solo l'attestato di transito.
grazie a tutti
Sugli scontrini mi sono già espresso quindi Anise, se devi giustificare l'uscita di cassa credo che l'utilizzo del conto spese indeducibili sia corretto; per quanto attiene il biglietto dell'autostrada a mio avviso, esso può essere utilizzato da colui che chiede all'azienda un rimborso kmetrico e, a testimonianza dei suoi viaggi, appunto allega tali documenti. Se al contrario l'azienda vuole il giustificativo per i viaggi effettuati col mezzo aziendale (es. furgone x consegne) secondo me è necessario andare al punto blu e farsi fare un bel contratto con emissione di ft mensili. Anche qui se devi giustificare l'uscita di cassa non vedo molte altre alternative alle spese indeducibili.
Ciao - Gianni
 
Ciao Alex ben ritrovato: in merito alle tue osservazioni, rispettosamente dissento. E' chiaro che con la fattura il costo è documentato e l'iva ben evidenziata. Ma ci sono costi perfettamente deducibili civilisticamente non suffragati da fattura (la banca x gli interessi passivi mica ti fa fattura... inoltre le schede carburanti a mio avviso sono documenti "ibridi"...). Per lo scontrino della lampada, sinceramente io lo cestinerei. Per la ricevuta del lavaggio, se in essa c'è la targa del mezzo io la passerei fra i documenti contabili (iva a costo chiaramente); poi in sede di ddrr si vede la deducibilità, ma civilisticamente li passerei tranquillamente. Senza polemica (lontano da me l'intenzione di "passarti avanti"), quando hai un attimo leggiti la circolare ADE 25/E del 19/05/2010 - parla dei alberghi e ristoranti, ma a mio avviso è uguale: se il costo è inerente e giustificato da ricevuta, esso è deducibile.
Ciao - Gianni

Ciao Gianni,
Ho dato una breve occhiata alla circolare 25/E del 19/05/2012, e mi sembra di aver capito che in assenza di fattura le spese per prestazioni alberghiere di ristorazione sono deducibili, compresa l'Iva non detratta, a patto che tale scelta sia riconducibile a validi motivi economico-gestionali. Infatti, la circolare afferma:" L’imprenditore e il professionista, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell’attività propria dell’impresa – e, quindi, di non detrarre l’IVA assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’IVA detraibile.
In tal caso, posto che la scelta dell’operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all’IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di “costo inerente” all’attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi."
A parte quanto riportato nella suddetta circolare, l'Art. 3, comma 1, DPR 21/12/1996, n. 696, in tema di documentazione delle spese afferma che ai fini della deducibilità delle stesse sostenute per acquisti di beni e servizi, ai soli fini delle imposte dirette, oltre alle fatture ed alla documentazione ufficiale inerente le varie voci, possono essere utilizzati: 1) lo scontrino fiscale purchè contenga natura, quantità e qualità dell'operazione, ed il codice fiscale dell'acquirente o committente; 2) la ricevuta fiscale purchè contenga anche i dati identificativi del cliente, e tali dati siano indicati dal soggetto emittente fin dall'origine.
Ergo hai perfettamente ragione in relazione a quanto esposto nel contributo precedente..:) Buona serata.
 
Ciao Gianni,
Ho dato una breve occhiata alla circolare 25/E del 19/05/2012, e mi sembra di aver capito che in assenza di fattura le spese per prestazioni alberghiere di ristorazione sono deducibili, compresa l'Iva non detratta, a patto che tale scelta sia riconducibile a validi motivi economico-gestionali. Infatti, la circolare afferma:" L’imprenditore e il professionista, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell’attività propria dell’impresa – e, quindi, di non detrarre l’IVA assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’IVA detraibile.
In tal caso, posto che la scelta dell’operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all’IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di “costo inerente” all’attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi."
A parte quanto riportato nella suddetta circolare, l'Art. 3, comma 1, DPR 21/12/1996, n. 696, in tema di documentazione delle spese afferma che ai fini della deducibilità delle stesse sostenute per acquisti di beni e servizi, ai soli fini delle imposte dirette, oltre alle fatture ed alla documentazione ufficiale inerente le varie voci, possono essere utilizzati: 1) lo scontrino fiscale purchè contenga natura, quantità e qualità dell'operazione, ed il codice fiscale dell'acquirente o committente; 2) la ricevuta fiscale purchè contenga anche i dati identificativi del cliente, e tali dati siano indicati dal soggetto emittente fin dall'origine.
Ergo hai perfettamente ragione in relazione a quanto esposto nel contributo precedente..:) Buona serata.

Ciao Alex: e ora mi tocca pure andarmi a leggere l'art. 3 c.1 del DPR 696/96 - sei un mastino...
Buona notte e, se non ci si sente, una Buona Pasqua a te e famiglia.
Gianni
 
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