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circolare ministeriale n.54 del 19.06.2002
DECRETO LEGISLATIVO 32/2001 PREVEDE CHE NON è DOVUTA LA sanzione qualora la violazione -
--non arrechi pergiudizio ll'attività di controllo
--non incida sulla determinazione della base imponibile e del versamento
comma 5 bis art.6 d.lgs.18/12/97 n.472 introdotto art.7 decreto approvato il 26.01.2001 in attuazione dell'art.16 legge 212/2000.
circolare ministeriale 54/E del 19.06.2002 punto 17.2 =
IL Modello f24 si presenmta anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
per l'omessa o ritardata presentazione del modello f24 a saldo zero, si applica la sanmzione di 154 euro ridotta a 51 euro se il ritardo non è superiore a cinque giornilavorativi cod.tributo 8911.
dalla circolare risulta la seguente risposta ad una domanda come indicato nel post.
A norma dell'1rt.19 comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, il modello d pagamento f24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, ossia le somme dovute risultino totalmente compensate.
l'omessa o ritardata presentazione del mof.24 a saldo zero, determina l'applicazione ai sensi del successivo comma 4, della sanzione amministrativa di lire 300.000 (154 euro) ridotta a lire 100.000 (51 euro) se il ritardo nno è sup.a 5 gg.lavorativi.
Non siplcia invece alla violazione in esame, la causa di non nibilità di cui all'art.6 comma 5-bis del dlgs 18/12/97 n.472 modificato dal decreto legislativo 26.1.2001 n.32, in quanto non si è in presenza di violazione meramente formale bensi' di violazione che arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.