Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
sanzione per omessa dichiar. ici va ripetuta ad ogni contitolare o va divisa proquota
in caso di omessa dichiarazione ici per un fabbricato posseduto da 3 persone, la sanzione va ripetuta per intero a ciascun contitolare, oppure una sola sanzione va divisa pro-quota
in caso di omessa dichiarazione ici per un fabbricato posseduto da 3 persone, la sanzione va ripetuta per intero a ciascun contitolare, oppure una sola sanzione va divisa pro-quota
in caso di omessa dichiarazione ici per un fabbricato posseduto da 3 persone, la sanzione va ripetuta per intero a ciascun contitolare, oppure una sola sanzione va divisa pro-quota
azzardo una risposta: sanzione unica ma comproprietari obbligati in solido per cui la notifica si fa a tutti quanti e il primo che paga "libera" anche gli altri
azzardo una risposta: sanzione unica ma comproprietari obbligati in solido per cui la notifica si fa a tutti quanti e il primo che paga "libera" anche gli altri
Semprechè la sanzione non sia stata notificata ai coobbligati in base alle quote di contitolarità.
Fermo restando, infatti, quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446 (si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri), che l'ICI è un'imposta sugli immobili e non sulle persone fisiche, l'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 18 Settembre 1997 n. 472 ha previsto che "quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso".
E ancora: "nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie" (art. 16, comma 3).