il DL è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.229 del 02/10/2003, ma la decorrenza è dal 26/11/2003.
Riporto per completezza l'art.35 Decreto Legge 30/09/2003 n.269 trovato all'indirizzo http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
art. 35
Titolo:
(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi)
Testo: in vigore dal 26/11/2003
modificato da: L del 24/11/2003 n. 326 Allegato
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente
disposizioni relative a particolari settori.";
b) nell'articolo 68, primo comma, la lettera e-bis) e' soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
"Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma
dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori,
si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,";
d) nell'articolo 74:
1) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei
relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di
pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle
relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati,
tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a
facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne
la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto
passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente
senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli
artt. 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota
e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli
articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato
anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione
contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate
operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
(v.d. 72.01); b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro
ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro
di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili
(v.d. 72.03); d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o
di acciaio (v.d. 72.05).";
1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera:
"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)";
2) i commi nono e decimo sono abrogati.
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: "non soggetta" nonche' le parole: "e 74, commi ottavo e
nono".
grazie comunque per la risposta.