L'art. 25-bis del DPR n.600/1973 prevede l'applicazione della RA nella misura fissata per il primo scaglione di reddito sulle provvigioni comunque denominate corrisposte per prestazioni anche occasionali inerenti a procacciatori d'affari.(attualmente il primo scaglione di reddito è del 23 %)
La ritenuta, come regola generale, è commisurata sul 50% delle provvigioni.Tuttavia se il percipiente dichiara al committente che nell'esercizio dell'attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare della provvigione .
Nel caso specifico se il procacciatore NON ha collaboratori o dipendenti la ritenuta da applicare è del 23% sul 50%